Rivelazione di segreto d’ufficio nel concorso pubblico e riqualificazione del fatto (Cass. pen. Sez. VI n. 34503 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La comunicazione, da parte del componente di una commissione esaminatrice di un pubblico concorso, di notizie dirette a far conoscere anticipatamente ad alcuni concorrenti, con esclusione degli altri, l’oggetto delle prove d’esame integra il reato di rivelazione di segreto di ufficio di cui all’art. 326, primo comma, cod. pen., e non la fattispecie di utilizzazione illegittima della notizia prevista dal terzo comma. Quest’ultima ricorre solo quando il pubblico ufficiale sfrutta, a scopo di profitto, lo specifico contenuto economico o morale delle informazioni segrete in sé considerate, e non il valore economico derivante dalla loro rivelazione. Poiché la fattispecie del terzo comma non richiede necessariamente la rivelazione a estranei, ove tale condotta si verifichi si configura il concorso con il reato del primo comma.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Lodi nei confronti di un componente di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico, per il delitto di cui all’art. 326, terzo comma, primo periodo, cod. pen., rideterminando la pena.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: la sentenza impugnata avrebbe dovuto riqualificare il fatto ai sensi dell’art. 326, terzo comma, secondo periodo, cod. pen., poiché l’utilità conseguita dalla destinataria della condotta non sarebbe consistita in un vantaggio patrimoniale ingiusto, ma nell’ottenimento di un posto di lavoro tramite concorso. Da qui la denuncia di applicazione estensiva in malam partem della norma penale. Il giudizio si è svolto con trattazione scritta.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso fondato, ma per ragioni diverse da quelle prospettate. La ricostruzione del fatto non è contestata: il ricorrente, componente della commissione esaminatrice, aveva fornito a una candidata informazioni sulle tracce e sulle domande oggetto delle prove, consentendole di superare il concorso e di ottenere un contratto a tempo indeterminato.

La Suprema Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità secondo cui l’art. 326, primo comma, cod. pen. punisce la mera rivelazione della notizia, mentre il terzo comma attiene all’utilizzazione illegittima della notizia, azione diversa dalla sua trasmissione a soggetti estranei all’ufficio (Sez. VI n. 4512 del 2019, dep. 2020, Mangani).

Ne deriva che la comunicazione anticipata delle tracce e delle domande d’esame, in violazione dei doveri connessi alla funzione, integra il reato di rivelazione di segreto di ufficio ai sensi del primo comma, trattandosi di notizia di ufficio destinata a rimanere segreta (Sez. VI n. 39115 del 2015, Compagnucci), purché inerisca all’ufficio pubblico ricoperto (Sez. VI n. 31171 del 2023, Canu).

La fattispecie del terzo comma, erroneamente ritenuta dai giudici di merito, ricorre invece quando il pubblico ufficiale sfrutti, a scopo di profitto patrimoniale o non patrimoniale, lo specifico contenuto economico e morale delle informazioni segrete in sé considerate, e non il valore economico derivante dalla loro rivelazione. La Corte precisa inoltre che la fattispecie del terzo comma non richiede necessariamente la rivelazione a estranei, sicché, ove anch’essa si verifichi, si configura il concorso con il reato del primo comma.

Alla luce di questi principi, la condotta accertata va inquadrata nell’art. 326, primo comma, cod. pen.; irrilevante la censura sul tipo di vantaggio conseguito dalla destinataria, che comunque aveva contenuto patrimoniale. La Corte riqualifica il fatto e annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio limitatamente alla determinazione della pena.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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