L’incidente di esecuzione non può far valere vizi del giudicato (Cass. pen. Sez. 2 n. 8578 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’incidente di esecuzione non può essere utilizzato dalla parte per far valere vizi afferenti al procedimento di cognizione e alla sentenza che lo ha concluso, ostandovi le regole che disciplinano la cosa giudicata, la quale si forma anche nei confronti di provvedimenti affetti da nullità assoluta. La contestazione della mancata irrevocabilità del provvedimento va proposta al giudice dell’esecuzione nelle forme dell’art. 670 cod. proc. pen., il quale, se del caso, dichiara con ordinanza la non esecutività del provvedimento, facendo decorrere nuovamente il termine per impugnare. La remissione in termini ex art. 175 cod. proc. pen. presuppone, invece, la rituale e regolare formazione del titolo esecutivo.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, con sentenza predibattimentale, dichiarava estinto per prescrizione il reato contestato all’imputata, confermando la confisca di una somma disposta in primo grado. La sentenza diveniva irrevocabile. Successivamente, la difesa presentava istanza di restituzione e dissequestro della somma, deducendo l’illegittimità della confisca per intervenuta prescrizione e la mancata notifica della sentenza all’imputata. La Corte di appello dichiarava inammissibile l’istanza, ritenendo che le doglianze avrebbero dovuto essere fatte valere con ricorso per cassazione avverso la sentenza, non proposto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, osserva che la difesa non si confronta con la motivazione dell’ordinanza impugnata, la quale ha correttamente rilevato che, essendo intervenuta una sentenza definitiva sulla confisca, l’istanza non poteva che essere trattata come incidente di esecuzione. In tale sede, ribadisce la Suprema Corte, non possono farsi valere vizi del giudizio di cognizione, essendo preclusa ogni indagine per la avvenuta formazione del giudicato, che copre anche i provvedimenti affetti da nullità assolute.
Quanto alla contestazione della mancata irrevocabilità della sentenza, la Corte precisa che l’ordinamento offre un rimedio specifico, disciplinato dall’art. 670 cod. proc. pen. La parte che lamenti l’omessa o invalida notifica del provvedimento non può limitarsi a chiederne la restituzione, ma deve adire il giudice dell’esecuzione per far dichiarare la non esecutività del titolo. Solo dopo tale accertamento potrà essere avanzata la richiesta di dissequestro. Nel caso di specie, l’istanza di restituzione non aveva ad oggetto la formazione del titolo esecutivo, né conteneva elementi per l’accertamento della non irrevocabilità.
Infine, la Corte giudica inammissibile la richiesta di remissione in termini per proporre ricorso avverso la sentenza di appello. L’istituto, ex art. 175 cod. proc. pen., presuppone la formazione del titolo esecutivo e va proposto con istanza al giudice competente, non nel corpo di un ricorso avverso un altro provvedimento. Le dedotte irregolarità della notificazione, inoltre, non costituiscono caso fortuito o forza maggiore, ma integrano gli estremi per l’azione ex art. 670 cod. proc. pen., che consente un nuovo decorso del termine per impugnare.
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Nota della Redazione
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