Correzione materiale della sentenza e restituzione delle spese al difensore distrattario (Cass. civ. Sez. 1 n. 18713 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di correzione di errori materiali, l’art. 288 c.p.c. prevede l’autonoma impugnazione della sentenza relativamente alle parti corrette, nel termine ordinario decorrente dalla notificazione dell’ordinanza di correzione. Il difensore distrattario, il quale subisce legittimamente gli effetti della sentenza d’appello che, riformando il titolo di primo grado, lo condanna alla restituzione delle somme percepite in esecuzione di quest’ultimo, è legittimato a impugnare l’ordinanza di correzione ancorché non sia stato evocato personalmente nel giudizio di merito. Costituisce mero errore materiale emendabile in sede di interpretazione la dicitura “in solido” contenuta nel dispositivo corretto, ove contrastante con la motivazione che individui unicamente i difensori distrattari quali soggetti obbligati alla restituzione.
Il Fatto
La banca, ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della società debitrice e dei fideiussori, vedeva revocato il provvedimento dal Tribunale di Vicenza con sentenza che condannava l’istituto di credito alla rifusione delle spese, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il giudice di primo grado, su istanza ex art. 287 c.p.c., integrava il dispositivo prevedendo la distrazione dei compensi. In pendenza del giudizio di appello promosso dalla banca, quest’ultima corrispondeva agli avvocati le somme liquidate in esecuzione della sentenza riformanda.
La Corte d’Appello di Venezia, accogliendo l’appello, riformava integralmente la sentenza e condannava le parti soccombenti a restituire alla banca le somme percepite a titolo di spese. Successivamente, accoglieva l’istanza di correzione dell’errore materiale ex art. 287 c.p.c., sostituendo nel dispositivo la condanna alle restituzioni, originariamente rivolta alle parti, con quella in capo ai difensori distrattari. Gli avvocati proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza nella parte corretta.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso, disattendendo l’eccezione di difetto di legittimazione dei difensori distrattari sollevata dalla banca controricorrente. In applicazione dell’art. 288 c.p.c., l’ordinanza di correzione è autonomamente impugnabile, nel termine ordinario decorrente dalla sua notificazione, relativamente alle parti corrette. I difensori, in quanto soggetti direttamente incisi dalla statuizione corretta, sono legittimati a impugnarla.
Quanto all’asserita natura di domanda nuova dell’istanza di correzione, la Corte ha precisato che l’istanza di distrazione delle spese non introduce una nuova domanda nel giudizio, non fondandosi su un rapporto sostanziale autonomo, con la conseguenza che l’impugnazione della sentenza non deve essere rivolta contro il difensore distrattario, benché il capo relativo alla distrazione sia destinato a cadere con quello sulle spese.
La Corte ha altresì escluso la tardività della domanda di restituzione, richiamando il principio per cui, ove il pagamento sia intervenuto durante il giudizio di impugnazione, l’istanza di restituzione, che può essere disposta anche d’ufficio, è formulabile in qualunque momento e non integra un novum ex art. 345 c.p.c., essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata.
Infine, la censura relativa all’eccesso di potere correttivo per l’introduzione di una condanna solidale non richiesta è stata ritenuta inammissibile, configurando la dicitura “in solido” un mero refuso, emendabile interpretando il dispositivo alla luce della motivazione che individua esclusivamente i difensori distrattari quali soggetti obbligati alla restituzione. Il ricorso è stato conseguentemente dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 287 c.p.c. – Casi di correzione
- Art. 288 c.p.c. – Procedimento di correzione
- Art. 345 c.p.c. – Domande ed eccezioni nuove