Accise energia elettrica: autoconsumo esente anche tramite terzi (Cass. civ. Sez. V n. 2042 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il consumo di energia elettrica autoprodotta da soggetti terzi integra autoconsumo esente da accisa, ai sensi dell’art. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 504/1995, quando è destinato a soddisfare esclusivamente i fabbisogni dell’autoproduttore, di qualunque tipo, purché diversi da quelli abitativi, anche se effettuato all’interno dello stabilimento e per il tramite di ditte appaltatrici legate da contratti di appalto. La disposizione esentativa non richiede che il consumo per uso proprio venga realizzato direttamente dal produttore, né che sia finalizzato a uno specifico fabbisogno predeterminato. Non si configura una cessione a terzi fiscalmente rilevante quando l’energia venga utilizzata da soggetti distinti dall’autoproduttore per far fronte esclusivamente alle sue necessità.

Il Fatto

La società ricorrente gestiva una raffineria con tre licenze da officina di acquisto e produzione di energia elettrica, tra cui quella per “uso proprio”. In seguito a un processo verbale di constatazione del gennaio 2018, l’Ufficio doganale accertava che negli anni dal 2013 al 2017 la società aveva fornito energia elettrica alle ditte operanti nelle aree di cantiere interne allo stabilimento, legate da contratti di appalto, senza denunciare la cessione dei quantitativi forniti.

L’Agenzia delle dogane qualificava le forniture come cessione a scopo commerciale ed emetteva avviso di pagamento, irrogazione di sanzioni e contestazioni per gli anni dal secondo semestre 2012 al primo semestre 2017. La società impugnava con esito favorevole in primo grado; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio, confermava gli atti impositivi per il periodo 2013-2017 e dichiarava prescritte le pretese relative al 2012. La società proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricognizione dell’art. 52 TUA, che assoggetta ad accisa l’energia elettrica al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero del consumo per l’energia prodotta per uso proprio. Dall’art. 53, comma 1, lett. b), TUA deriva l’obbligo di pagamento in capo agli esercenti le officine di produzione per uso proprio, salva l’esenzione dell’art. 52, comma 3, lett. b), TUA, subordinata a tre condizioni concorrenti: produzione con impianti da fonti rinnovabili, potenza disponibile superiore a 20 kW e autoconsumo in luoghi diversi dalle abitazioni.

La sentenza richiama il consolidato orientamento della Corte, secondo cui l’esenzione opera limitatamente all’energia prodotta e consumata in proprio e non per quella ceduta a terzi (Cass. n. 791 del 09.01.2024; Cass. n. 25143 del 23.08.2023; Cass. n. 26142 del 16.10.2019). Su questa base i giudici di appello avevano escluso l’autoconsumo, valorizzando la soggettività giuridica autonoma delle ditte utilizzatrici.

Il Collegio ribalta l’impostazione. È pacifico che le ditte operassero nelle aree di cantiere interne alla raffineria, in forza di contratti aventi ad oggetto la prestazione di molteplici servizi per soddisfare i fabbisogni della committente, con utilizzo dell’energia prodotta ma senza cessione né fatturazione. Il consumo effettuato da soggetti diversi dall’autoproduttrice, se destina l’energia a soddisfare esclusivamente le necessità di quest’ultima, è consumo per uso proprio esente dall’accisa.

La Corte precisa che la disposizione esentativa non pretende che l’autoconsumo sia realizzato direttamente dal produttore, potendo avvenire per il tramite di altri soggetti, né che sia finalizzato a uno specifico fabbisogno predeterminato, purché estraneo a necessità abitative. Di qui l’esclusione della configurabilità di una cessione a terzi rilevante ai fini impositivi.

Il primo motivo è quindi accolto, con assorbimento del secondo e del terzo motivo e del ricorso incidentale dell’Agenzia, relativo alla prescrizione delle pretese 2012, questione subordinata alla pregiudiziale valutazione di fondatezza. Non essendovi ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con annullamento degli atti impositivi, condanna dell’Agenzia alle spese di legittimità e compensazione di quelle di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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