Fondo garanzia Inps e TFR nel affitto di ramo d’azienda (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16832 del 18.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla prestazione del Fondo di garanzia istituito presso l’Inps presuppone che il t.f.r. sia esigibile al momento dell’insolvenza del datore di lavoro. Quando il rapporto di lavoro è proseguito senza soluzione di continuità, per il fenomeno successorio dell’art. 2112 cod. civ., dall’impresa affittante all’affittuaria, e l’affittuaria non versava in stato di insolvenza alla data di cessazione del rapporto, l’obbligo del Fondo non sussiste. L’accordo sindacale che, ai sensi dell’art. 47, comma 5, legge n. 428/1990, addossa il t.f.r. maturato alla cedente non è opponibile all’Inps, perché questi è obbligato verso il lavoratore in forza di un rapporto previdenziale distinto e autonomo, regolato da norme imperative di legge, cui non si applica la disciplina civilistica dei rapporti tra le imprese.
Il Fatto
La Corte d’appello di Firenze aveva confermato la pronuncia di primo grado che riconosceva a sei lavoratori il diritto a ottenere il t.f.r. dal Fondo di garanzia dell’Inps, in relazione all’insolvenza della società di cui erano stati dipendenti fino al 30.04.2013. I lavoratori erano stati poi ceduti all’affittuaria di ramo d’azienda, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ.
Il giudice di appello aveva ritenuto che, in base all’art. 47 legge n. 428/1990, l’accordo sindacale concluso nel 2013 tra le due imprese — con cui il t.f.r. maturato prima della cessione restava a carico dell’affittante, poi sottoposta a procedura concorsuale — fosse opponibile all’Inps. Avverso tale sentenza l’Istituto propone ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
L’Inps deduce la falsa applicazione dell’art. 47, comma 5, legge n. 428/1990, in riferimento agli artt. 161, 163 e 180 legge fallimentare, all’art. 2112 cod. civ. e all’art. 2 legge n. 297/1982. Sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere opponibile l’accordo sindacale e che il riconoscimento del credito in sede concorsuale non incide sul diritto verso il Fondo, derivante da un autonomo rapporto previdenziale. Il motivo è fondato.
La Corte muove dal dato fattuale pacifico: i lavoratori hanno cessato il rapporto quando erano già alle dipendenze dell’affittuaria, la quale, alla data di risoluzione, non versava in stato di insolvenza. Poiché l’obbligazione di pagamento del t.f.r. diviene esigibile solo alla data di risoluzione del rapporto, e a quella data il datore di lavoro non era insolvente, non sussiste alcun obbligo a carico del Fondo. Viene richiamato il costante orientamento di legittimità — Cass. n. 19277/2018, Cass. n. 4897/2021, Cass. n. 38696/2021, Cass. n. 39698/2021 — secondo cui, all’epoca dell’insolvenza dell’affittante, il t.f.r. non era esigibile, essendo il rapporto proseguito senza soluzione di continuità in capo all’affittuaria.
Non osta il fatto che il credito per t.f.r. sia stato accertato in sede concorsuale nei confronti dell’affittante. Il lavoratore che invoca la garanzia del Fondo fa valere un diritto discendente dal rapporto previdenziale sorto con l’Inps, distinto e autonomo dal rapporto di lavoro con il datore sottoposto a procedura concorsuale, che è l’unico accertato in quella sede.
Quanto all’accordo sindacale, la Corte afferma che esso non può essere opponibile all’Inps in forza del principio di relatività degli effetti del contratto ex art. 1372 cod. civ., né l’Istituto è successore dell’affittante negli effetti del contratto. Il rapporto previdenziale e l’obbligo di prestazione restano soggetti alla sola disciplina imperativa di legge, distinta da quella civilistica che regola i rapporti tra lavoratore, affittante e affittuario (in tal senso Cass. n. 6842/2023 e Cass. n. 37789/2022).
La Corte esclude l’applicabilità del nuovo comma 5-bis dell’art. 47 legge n. 428/1990, introdotto dall’art. 368 d.lgs. n. 14/2019: si tratta di disciplina innovativa, non applicabile retroattivamente a un accordo concluso nel 2013, anteriormente alla sua entrata in vigore. Il ricorso è quindi accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, per i conseguenti accertamenti e per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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