Rinuncia al ricorso e accettazione della controparte estinguono il giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 11253 del 29.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dalla controparte con atto sottoscritto dalle parti e dai difensori muniti dei relativi poteri, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. e esime la Corte dall’esame dei motivi di impugnazione. La declaratoria di estinzione preclude ogni pronuncia sul merito e, in assenza di una espressa richiesta di condanna, non comporta statuizione sulle spese. Alla rinuncia non consegue l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale misura, di carattere eccezionale e latu sensu sanzionatorio, opera nei soli casi tipici del rigetto, dell’inammissibilità o dell’improcedibilità e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Il Fatto

La Provincia di Foggia ha impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale la cartella di pagamento con cui il Consorzio per la Bonifica della Capitanata le aveva richiesto i contributi consortili per l’anno 2019. Il ricorso è stato respinto; la Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione, ritenendo indubbio il beneficio tratto dalle strade provinciali dall’attività di bonifica e valorizzando la mancata contestazione del Piano di classifica.

La Provincia ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, incentrati sull’interpretazione della normativa regionale pugliese e sulla dedotta assenza di un beneficio specifico. Nelle more del giudizio la ricorrente ha comunicato di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti e ha rinunciato al ricorso, con accettazione della controparte.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che la rinuncia al ricorso e la sua accettazione sono rituali, essendo formulate in un atto univoco e sottoscritte dalle parti e dai difensori muniti dei relativi poteri. Ne deriva l’applicazione dell’art. 391 cod. proc. civ. e la dichiarazione di estinzione del processo.

La declaratoria di estinzione esime la Corte dall’esame dei quattro motivi di ricorso. La questione sostanziale sottesa all’impugnazione — la debenza dei contributi consortili e la configurabilità di un beneficio specifico in capo all’ente proprietario delle strade — resta così non decisa, perché assorbita dall’effetto estintivo dell’accordo processuale tra le parti.

Sul versante delle spese, la Corte dà atto che il Consorzio ha accettato la rinuncia chiedendo la compensazione. In linea con la giurisprudenza di legittimità richiamata, non vi è pertanto luogo ad alcuna pronuncia sul punto.

Il passaggio di maggiore interesse riguarda il contributo unificato. La Corte esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012. L’obbligo del ricorrente non vittorioso di versare l’importo aggiuntivo è circoscritto ai soli casi tipici del rigetto dell’impugnazione, della sua declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità.

Trattandosi di misura eccezionale e di natura latu sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e non ammette letture estensive o analogiche. La rinuncia accettata, dunque, non fa scattare il pagamento ulteriore, coerentemente con l’orientamento richiamato nella specie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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