Filtro antiparticolato non cambia la categoria Euro ai fini del credito d’imposta (Cass. civ. Sez. V n. 6852 del 14.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il credito d’imposta sulle accise del gasolio commerciale per autotrazione, previsto dall’art. 1, comma 645, della legge n. 208 del 2015 e poi dall’art. 24-ter del d.lgs. n. 504 del 1995, spetta unicamente ai veicoli catalogati nelle categorie Euro specificamente indicate dalla legge. Ai fini della determinazione della categoria di appartenenza rileva esclusivamente la classificazione attribuita in sede di omologazione, rappresentativa della complessiva condizione ambientale del mezzo, senza che assuma rilievo l’installazione successiva all’immatricolazione di un filtro antiparticolato omologato. La normativa interna non contrasta con l’art. 7 della direttiva 2003/96/CE, che si limita a fissare livelli minimi di tassazione e lascia agli Stati membri la scelta del regime fiscale, purché sia rispettato il principio di parità di trattamento. La nozione di gasolio commerciale non tollera interpretazione estensiva, né è configurabile un rinvio pregiudiziale quando il senso della norma unionale sia autoevidente o già chiarito dalla giurisprudenza.

Il Fatto

Una società di trasporto pubblico, incorporante altra società, aveva chiesto il rimborso delle accise sul gasolio commerciale per autotrazione in relazione a veicoli immatricolati come euro 2, successivamente dotati di filtri antiparticolato omologati. La pretesa si fondava sull’assunto che l’installazione dei filtri avesse fatto conseguire ai mezzi una categoria ambientale superiore, con conseguente accesso all’agevolazione fiscale.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva negato il rimborso. La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello della società, escludendo che la dotazione del filtro comportasse una variazione della categoria di classificazione del veicolo. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la falsa applicazione del d.m. 25 gennaio 2008, n. 39, sostenendo che tale regolamento tecnico, privo di rilevanza fiscale, non escludesse la possibilità per un sistema FAP omologato di ridurre anche altri inquinanti e di far così raggiungere al veicolo una categoria superiore. La Corte ha respinto la censura richiamando il tenore della disciplina regolamentare: l’installazione di un sistema riconosciuto idoneo determina, «ai soli fini dell’inquinamento da massa di particolato», l’inquadramento del motore nella fascia richiesta, e gli Uffici della motorizzazione aggiornano la carta di circolazione con una annotazione che espressamente limita l’inquadramento a tale finalità. La Commissione tributaria regionale ha quindi correttamente concluso che la dotazione del filtro non comportava una completa equiparazione dei veicoli a quelli di categoria superiore.

La Corte ha poi ricostruito il collegamento tra classificazione ambientale e omologazione, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25002 del 2023; Cass. n. 24598 del 2023). Le direttive succedutesi nel tempo mantengono tale collegamento e intervengono sui requisiti tecnici per adeguarli al progresso scientifico. Le categorie «euro» implicano verifiche che non si esauriscono nella misurazione del particolato e sono legate allo stato tecnologico del momento della loro introduzione. L’indicazione «veicoli di categoria euro 2 o inferiore» dell’art. 1, comma 645, della legge n. 208 del 2015 va pertanto riferita alla categoria attribuita in sede di omologazione, non rilevando l’installazione successiva di sistemi di riduzione delle emissioni (Cass. n. 29354 del 2023).

Il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/96/CE, sostenendo che la definizione unionale di gasolio commerciale non potesse essere modificata dal legislatore nazionale con ulteriori requisiti, e chiedeva in subordine un rinvio pregiudiziale. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il precedente secondo cui la normativa interna non è incompatibile con la direttiva (Cass. n. 25002 del 2023): la direttiva fissa livelli minimi di tassazione e riconosce flessibilità agli Stati membri, lasciando loro la scelta del regime fiscale nel rispetto del principio di parità di trattamento. La giurisprudenza unionale (Corte di giustizia, causa C-391/22) ha escluso che la nozione di gasolio commerciale possa essere oggetto di interpretazione estensiva.

La Corte ha inoltre ribadito che l’agevolazione, di natura eccezionale, non è estensibile oltre i casi espressamente previsti, e che il rinvio pregiudiziale non è configurabile quando l’interpretazione della norma unionale sia autoevidente o già chiarita da precedenti pronunce. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese e al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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