Interessi legali da ogni singolo addebito e giudicato interno (Cass. civ. Sez. I n. 6853 del 14.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione di ripetizione di indebito da rapporto di conto corrente, la diversità di regime del debito di valuta rispetto al debito di valore si riproduce anche quanto agli interessi. Ne consegue che la statuizione di primo grado sulla loro decorrenza dalla data del singolo addebito non può essere riformata dal giudice d’appello in assenza di specifica impugnazione, formandosi sul punto il giudicato interno. Il giudice di legittimità, accertata la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ., cassa il provvedimento e, decidendo nel merito, riconosce gli interessi legali dalla singola operazione di addebito al soddisfo.
Il Fatto
Una società correntista aveva intrattenuto con una banca, presso una propria agenzia, un conto corrente di corrispondenza acceso nel 1990 e chiuso nei primi anni Duemila. Ritenendo illegittime le pratiche della banca, la correntista aveva contestato la pattuizione del tasso di interesse superiore a quello legale, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione dell’art. 1283 cod. civ. e l’addebito trimestrale della commissione di massimo scoperto.
Il Tribunale di Agrigento aveva parzialmente accolto la domanda, rideterminando il saldo a credito e riconoscendo gli interessi da ogni singolo addebito. La Corte d’Appello di Palermo, in parziale riforma, aveva rideterminato l’importo e mutato la decorrenza degli interessi, fissandola alla data della domanda. La correntista ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi della riforma di un capo non impugnato.
La Motivazione della Corte
Il ricorso denuncia violazione dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. e all’art. 2909 cod. civ.. La ricorrente sostiene che la Corte territoriale ha riformato la statuizione di primo grado sulla decorrenza degli interessi senza che la banca avesse proposto specifico motivo di appello sul punto, così violando il giudicato interno formatosi.
La Corte di Cassazione ritiene fondata la censura. Il Collegio ricostruisce la distinzione tra debito di valore e debito di valuta. Nel primo, da fatto illecito, gli interessi costituiscono una tecnica di liquidazione del danno e possono essere riliquidati in appello anche in assenza di impugnazione. Nel secondo, che ricorre nell’azione di ripetizione di indebito, opera un regime diverso.
Da tale diversità la Corte trae la conseguenza decisiva: quanto al debito di valuta, la differente disciplina si riproduce anche sul piano degli interessi. La loro riliquidazione, pertanto, richiede una specifica impugnazione, non potendo il giudice d’appello provvedervi d’ufficio.
Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva modificato la decorrenza degli interessi senza che fosse stato proposto alcun motivo di appello sul capo corrispondente. Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento impugnato cassato. Decidendo nel merito, la Corte dispone che, sulla somma come rideterminata dalla Corte d’appello, sono dovuti gli interessi legali dalla singola operazione di addebito al soddisfo. Le spese dei gradi di merito sono compensate, mentre il controricorrente è condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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