Finanziamenti comunitari alla pesca e sviamento di scopo (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 56 del 26.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Integra danno erariale la percezione di un contributo comunitario fondata su dichiarazioni non veritiere circa i requisiti di ammissibilità richiesti dal bando, anche quando il progetto finanziato sia stato effettivamente realizzato, poiché la condotta determina uno sviamento dalle finalità perseguite dall’Amministrazione. Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti tanto nei confronti della società beneficiaria quanto del legale rappresentante che abbia attestato dati inesatti per l’indebito incameramento. In caso di occultamento doloso del pregiudizio, il termine di prescrizione dell’azione decorre dalla scoperta dell’illecito e non dalla presentazione dell’istanza. Nel giudizio contabile opera la regola della preponderanza dell’evidenza e non il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio.

Il Fatto

La Sezione Operativa Navale di Alghero della Guardia di Finanza segnalò alla Procura Regionale, con nota dell’01.07.2017, un presunto danno erariale connesso alla percezione di finanziamenti del Fondo Europeo per la pesca, annualità 2011, misura destinata a investimenti a bordo dei pescherecci. L’Agenzia regionale aveva erogato a una società cooperativa un contributo per la ristrutturazione degli impianti di un’imbarcazione da pesca.

Il bando richiedeva, tra i requisiti di ammissibilità, almeno settantacinque giornate di pesca in ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti la domanda. Gli accertamenti sul libretto di controllo degli imbarchi e dei consumi dimostrarono che il natante aveva navigato, nel biennio considerato, solo novantasei giorni. La Procura contabile citò in giudizio la società e il suo legale rappresentante per il danno patrimoniale pari all’intero contributo, contestando il dolo.

La Motivazione della Corte

La Sezione respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. Il criterio distintivo non è più la qualità del soggetto, ma la natura del danno e lo scopo perseguito: chi incide sul programma dell’Amministrazione, alla cui realizzazione partecipa in forza della concessione, determina un pregiudizio di competenza del giudice contabile. La Corte richiama il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite n. 4511 del 2006 e delle successive pronunce del 2012, 2013, 2016, 2019, 2020 e 2022, estendendo la cognizione anche al legale rappresentante che abbia artificiosamente creato le condizioni dell’indebito incameramento (Sezioni Unite n. 20434 del 2009 e n. 5019 del 2010).

Quanto alla prescrizione, la Sezione applica l’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994: in caso di occultamento doloso del danno il termine decorre dalla scoperta. La condotta dell’agente, con dichiarazione mendace, ha reso l’illecito non rilevabile dall’Agenzia; solo le indagini della Polizia Giudiziaria, concluse con la segnalazione dell’01.07.2017 dopo il nulla osta dell’A.G.O., hanno disvelato il pregiudizio. Irrilevante è il riferimento alla comunicazione di reato del 10.12.2016, operando l’impedimento giuridico ex art. 329 cod. proc. pen. La notifica dell’atto di costituzione in mora del 19.05.2022 rende dunque l’azione tempestiva.

Nel merito, la Corte ritiene persuasiva la tesi attrice. La verifica sul libretto di controllo dimostra le novantasei giornate effettive di pesca a fronte delle centocinquanta dichiarate. Non rileva l’effettiva esecuzione degli interventi: la giurisprudenza contabile è pacifica nel qualificare illecita la percezione di fondi pubblici a fronte di attestazioni non veritiere rilevanti per l’istruttoria, poiché il vizio genetico dei presupposti travolge l’intero programma. L’obiezione sul difetto di prova è respinta: nel giudizio contabile opera la regola del più probabile che non, non il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio ex art. 533 cod. proc. pen. Le condizioni meteomarine e le fatture di vendita non offrono riscontri contrari.

La Sezione esclude, infine, che il proscioglimento per esito positivo della messa in prova incida sul danno patrimoniale: la limitazione della legge n. 20/1994 concerne il solo danno all’immagine. Il requisito soggettivo è integrato dal dolo contrattuale, ravvisato nella consapevole attestazione di un dato non veritiero. I convenuti sono condannati in solido al pagamento di Euro 10.400,63, oltre rivalutazione e interessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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