Liquidazione dell’Unione di Comuni e programmazione del fabbisogno di personale: competenze e limiti (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 109 del 04.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La messa in liquidazione di un’Unione di Comuni non determina l’estinzione dell’ente, che permane sino all’approvazione del bilancio di ripartizione finale. In assenza di una disciplina statale o regionale della procedura di scioglimento, la riattribuzione delle funzioni conferite all’Unione, ivi compresa quella di gestione del personale e di programmazione del fabbisogno, deve essere regolata dalle previsioni statutarie o dagli atti adottati in sede di apertura della liquidazione. Ne consegue che il Comune aderente non può avviare una programmazione del fabbisogno di personale di carattere “provvisorio”, essendo necessario che la riassunzione delle funzioni avvenga nel quadro di una chiara definizione dei tempi e dei modi del ritrasferimento di tutte le competenze e dei criteri di riassorbimento del personale, da operare nel rispetto del criterio del “ribaltamento” della spesa.
Il Fatto
Il Sindaco del Comune di Tornaco ha chiesto alla Sezione regionale di controllo per il Piemonte un parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, concernente il coordinamento tra la disciplina delle Unioni di Comuni di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 267/2000 e la normativa statale in materia di programmazione del fabbisogno di personale. Il Comune, aderente all’Unione di Comuni “Terre d’Acque”, cui erano state conferite le funzioni di gestione del personale, ha rappresentato che l’Unione è in stato di liquidazione e che le procedure per la definizione dei rapporti tra questa e i Comuni partecipanti sono ancora in corso.
In particolare, l’Ente ha chiesto se, in tale situazione di stallo, i Comuni aderenti possano avviare una programmazione del fabbisogno di personale di natura “provvisoria”, limitata alle esigenze immediate e da aggiornare al completamento della liquidazione, ritenendo che l’obbligo di programmazione di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 165/2001 non possa essere sospeso e che il mancato assolvimento comporterebbe il divieto di assunzione di cui al comma 6 della medesima disposizione.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del quesito, richiamando i criteri elaborati dalla giurisprudenza contabile. Sotto il profilo soggettivo, la richiesta è stata ritenuta ammissibile in quanto proveniente dal Sindaco, organo rappresentativo dell’ente, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali. Quanto al requisito oggettivo, la Corte ha ricondotto la questione alla materia della contabilità pubblica, in quanto le norme richiamate, sebbene non tutte concernenti in senso stretto i limiti alla spesa di personale, sono funzionali a ricostruire il limite di spesa per il Comune aderente a un’Unione in liquidazione. Il requisito della generalità e astrattezza è stato infine ritenuto sussistente, avendo il Comune riformulato la richiesta in termini generali, senza riferimenti a specifici comportamenti da adottare.
Nel merito, la Corte ha osservato che la fase di liquidazione non comporta l’immediata estinzione dell’Unione come soggetto giuridico, effetto che si produce soltanto al termine delle operazioni con l’approvazione del bilancio di ripartizione finale. La disciplina di tale fase non è contenuta nella legge ma è rimessa all’autonomia statutaria e alle determinazioni assunte all’apertura della liquidazione, come confermato dalla giurisprudenza amministrativa e contabile citata nel parere. Il trasferimento delle competenze in materia di programmazione del personale e delle capacità assunzionali deve pertanto essere regolato dallo statuto o dagli atti di apertura della procedura, con chiara definizione dei tempi e dei modi del ritrasferimento di tutte le funzioni.
La Sezione ha quindi escluso che il Comune possa intraprendere una programmazione “provvisoria” del fabbisogno che prescinda dalla definizione di tale quadro, evidenziando il rischio di procedere ad assunzioni per attività ancora svolte dal personale dell’Unione. Ha inoltre richiamato il consolidato principio del “ribaltamento”, affermato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 8/AUT/2011/QMIG e ribadito dalle successive deliberazioni, secondo cui la spesa del personale dell’Unione deve essere imputata pro quota ai Comuni aderenti, cosicché il riassorbimento dei dipendenti dovrebbe avere effetto neutrale sul rispetto dei limiti di spesa. Il Comune non potrà, comunque, trascurare le competenze possedute dal personale da riassorbire ai fini di una corretta analisi del fabbisogno.
In conclusione, la Corte ha reso il parere nei termini suindicati, affermando che la riattribuzione delle funzioni, compresa quella di gestione del personale, deve trovare la propria regolamentazione nelle previsioni statutarie o negli atti adottati nella fase di apertura della liquidazione.
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Nota della Redazione
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