Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel giudizio di ottemperanza (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 57 del 26.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione integrale della sentenza da parte dell’amministrazione determina la cessazione della materia del contendere. Tale declaratoria non preclude la condanna alle spese dell’ente che abbia adempiuto solo a seguito della proposizione del ricorso giurisdizionale. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, la fondatezza della domanda originaria e l’inerzia serbata prima del giudizio giustificano la condanna dell’Istituto resistente al pagamento delle spese di assistenza legale, liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Il Fatto

Con ricorso depositato il 3 aprile 2023, il ricorrente ha chiesto l’accertamento della mancata ottemperanza alla sentenza n. 98/2022 della Sezione giurisdizionale Sardegna e l’assegnazione di un termine perentorio all’INPS per l’adozione dei provvedimenti idonei a garantire l’esecuzione integrale del giudicato, con vittoria di spese.

Con la citata sentenza la Sezione aveva accolto il ricorso e dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973, nella misura del 2,44%, come determinato dalle sentenze delle Sezioni Riunite n. 1/2021 e n. 12/2021. Il ricorrente ha notificato formale atto di diffida il 12 ottobre 2022.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio è emerso che il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, senza costituirsi, ha rappresentato che con decreto n. 139 del 14.11.2022 l’Ufficio Trattamento Economico di Quiescenza aveva provveduto alla riliquidazione della pensione, dandone comunicazione all’interessato e all’INPS.

L’INPS, costituitosi il 12 ottobre 2023, ha dichiarato che gli uffici amministrativi avevano eseguito la sentenza e che la pensione aggiornata, con gli arretrati comprensivi degli interessi legali, sarebbe stata in pagamento con la mensilità di dicembre 2023, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

Disposto un rinvio per verificare l’esatto adempimento, la difesa del ricorrente ha confermato l’avvenuta integrale esecuzione, insistendo per la declaratoria di cessazione con spese a carico dell’Istituto in favore del procuratore antistatario. All’udienza del 20 marzo 2024 l’INPS si è rimessa alla decisione del giudice sul punto.

La Corte ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, ma ha accolto la richiesta sulle spese. Ha osservato che l’INPS ha dato esecuzione all’istanza solo a seguito della proposizione del ricorso giurisdizionale. In virtù del principio della soccombenza virtuale, e considerata la fondatezza della domanda proposta dal ricorrente, l’Istituto resistente è stato condannato al pagamento delle spese di assistenza legale, liquidate in euro cinquecento in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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