Spese compensate all’INPS che adempia solo dopo il ricorso (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 60 del 27.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice contabile dichiara la cessazione della materia del contendere quando l’amministrazione abbia integralmente eseguito il giudicato nelle more del giudizio. La sopravvenuta esecuzione non esclude però la condanna alle spese di giudizio a carico dell’amministrazione che abbia adempiuto solo a seguito della proposizione del ricorso. Opera in tal caso il principio della soccombenza virtuale, che si fonda sulla fondatezza della domanda originariamente proposta e sulla necessità del ricorso per ottenere la prestazione dovuta. L’istituto previdenziale resistente va pertanto condannato al pagamento delle spese di assistenza legale, nonostante l’esito satisfattivo per il ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto alla Sezione giurisdizionale Sardegna l’accertamento della mancata ottemperanza alla sentenza n. 37/2021 della medesima Sezione, con assegnazione di un termine perentorio all’INPS per l’adozione dei provvedimenti esecutivi, oltre alla condanna alle spese.
Con quella decisione era stato riconosciuto il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento, applicando sulla quota retributiva l’aliquota di rendimento del 2,44% ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973, come determinato dalle SS.RR. n. 1/2021 e n. 12/2021. Seguiva atto di diffida notificato all’Istituto il 7 aprile 2022.
La Motivazione della Corte
Costituitasi in giudizio, la difesa dell’INPS ha dichiarato che la riliquidazione della prestazione pensionistica era in corso di lavorazione e sarebbe stata definita non appena resa disponibile la procedura di liquidazione, all’epoca bloccata per operazioni centralizzate di perequazione. L’Istituto ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Il giudice ha disposto un rinvio per verificare l’esatto adempimento. All’udienza successiva la difesa del ricorrente ha attestato che l’INPS aveva provveduto alla riliquidazione con il rateo di gennaio 2024, chiedendo la cessazione della materia del contendere con condanna dell’Istituto alle spese. L’INPS si è rimessa alla decisione del giudice.
Accertata l’esecuzione integrale del giudicato, la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. La pronuncia non è però integrale, perché resta da regolare il profilo delle spese.
Sul punto il giudice contabile osserva che l’Istituto ha provveduto in merito all’istanza solo a seguito del ricorso giurisdizionale. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, e considerata la fondatezza della domanda proposta dal ricorrente, l’INPS è stato condannato al pagamento delle spese di assistenza legale, liquidate in euro cinquecento. Il termine per il deposito della sentenza è fissato in sessanta giorni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.