Finanziamenti pubblici non rendicontati: dolo contrattuale e responsabilità dell’amministratore (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 288 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il privato beneficiario di un finanziamento pubblico è legato all’ente erogante da un rapporto di servizio, in forza del principio di funzionalizzazione pubblica dell’attività di gestione delle risorse. Tale rapporto si estende alle persone fisiche che abbiano diretto, rappresentato o amministrato la società beneficiaria, incidendo sulla mancata realizzazione del programma o sullo sviamento delle risorse. La mancata rendicontazione delle spese costituisce condotta omissiva dannosa, in violazione del principio contabile della necessaria documentazione della spesa, e integra gli estremi del dolo contrattuale, quale inadempimento volontario e cosciente dell’obbligazione, senza necessità di accertare la piena consapevolezza del pregiudizio erariale.

Il Fatto

Una società artigiana operante nel settore del riciclo della plastica presentava domanda di agevolazione a valere su una legge regionale, ottenendo un finanziamento agevolato a tasso zero per l’acquisto di macchinari e l’avvio di una nuova attività. A fronte dell’erogazione, la beneficiaria non presentava la prescritta rendicontazione finale delle spese entro il termine stabilito.

L’ente gestore revocava quindi il finanziamento, intimando la restituzione della somma complessiva. La Procura contabile, ricevuto il prospetto delle posizioni debitorie, instaurava il giudizio di responsabilità nei confronti della società e del suo amministratore unico, chiedendo la condanna solidale al risarcimento del danno erariale, a titolo di dolo o, in subordine, di colpa grave. I convenuti, regolarmente citati, non si costituivano.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto la contumacia dei convenuti, non costituitisi nonostante la regolarità delle notificazioni, e ritiene di poter decidere nel merito senza ulteriori acquisizioni istruttori. Nel merito, la domanda è accolta.

Quanto al rapporto di servizio, la Corte ne afferma la pacifica sussistenza in capo ai privati percettori di contributi pubblici, a prescindere dal titolo in base al quale sia stata svolta la gestione del denaro. Il beneficiario è compartecipe diretto delle attività istituzionali pubbliche e risponde del danno inferto all’ente erogante. Il principio si estende agli amministratori che, disponendo delle somme in modo diverso dal preventivato o ponendo i presupposti per l’illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall’Amministrazione.

Sulla condotta, la Corte rileva che la mancata rendicontazione viola le previsioni di settore e il principio contabile della necessaria documentazione della spesa. Lo sviamento delle risorse può concretizzarsi in un’indebita fruizione, come nel caso esaminato. Richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di fondi comunitari, secondo cui il legittimo affidamento non può essere invocato dal beneficiario che abbia commesso una violazione manifesta della normativa, e ogni violazione che pregiudichi il bilancio costituisce irregolarità.

Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ribadisce che la richiesta di un finanziamento impone comportamenti improntati a prudenza e rigore, trattandosi di risorse vincolate e finalizzate. Nel caso concreto, l’antigiuridicità della condotta appare compatibile con una qualificazione dolosa, quantomeno sotto il profilo del dolo contrattuale, riconducibile a un inadempimento volontario dell’obbligazione, senza che occorra accertare la piena consapevolezza delle conseguenze pregiudizievoli per l’Erario.

Il nesso di causalità è ravvisato tra la condotta antigiuridica e il danno, pari al finanziamento mai restituito. I convenuti sono condannati in solido al pagamento della somma, comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi legali, oltre alle spese di giudizio in favore dell’Erario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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