Finanziamenti soci e postergazione: il mutuo non esclude l’art. 2467 c.c. (Cass. civ. Sez. I n. 18487 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il mutuo concesso dal socio alla società costituisce il modulo canonico con cui vengono regolati i rapporti di finanziamento tra la società e i soci, sicché la qualificazione dell’erogazione come mutuo non esclude l’applicazione dell’art. 2467 c.c. e la conseguente postergazione del credito. Ai fini della sottocapitalizzazione rilevano gli indici di bilancio, segnatamente il rapporto tra debiti e patrimonio netto e il grado di patrimonializzazione, nonché il criterio di cui al secondo comma dell’art. 2467 c.c., incentrato sulla ragionevolezza di un conferimento in luogo del finanziamento. Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che, invocando la superata formula della motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria, non indichi il fatto storico omesso, il dato da cui esso risulta, il come e il quando della discussione processuale e la sua decisività. Il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, mentre la sua lettura prospettata da una parte va fatta valere ai sensi dell’art. 360, nn. 4 o 5, cod. proc. civ.

Il Fatto

Una società venne coinvolta in un progetto imprenditoriale per la realizzazione di impianti fotovoltaici. I soci erogarono finanziamenti proporzionali alle quote e, una volta realizzato l’impianto, in difetto del finanziamento da parte di una società di leasing, l’amministratore richiese a un socio un prestito ponte. Venne così stipulato un mutuo di importo rilevante, con scadenza ravvicinata, interessi annui e garanzia che, in caso di mancata restituzione, il socio avrebbe potuto chiedere la vendita dell’impianto tramite asta, con soddisfacimento preferenziale sul ricavato.

Dichiarato il fallimento della società, i crediti del socio vennero ammessi al passivo in via chirografaria postergata. Il socio propose opposizione allo stato passivo solo per il credito da mutuo, sostenendo che l’erogazione non fosse qualificabile come finanziamento soci e che difettassero i presupposti oggettivi della postergazione, avendo la società ricevuto in precedenza finanziamenti dei soci per circa cinque milioni. Il Tribunale rigettò l’opposizione e il socio ricorse in Cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione qualificatoria. Il Tribunale aveva osservato che la distinzione tra finanziamenti dei soci e mutui non è condivisibile, essendo il mutuo la forma tipica del finanziamento soci, e che la relativa qualificazione non esclude l’applicazione dell’art. 2467 c.c. La Suprema Corte conferma questa impostazione, rilevando che il mutuo rappresenta il modulo canonico con cui vengono regolati i rapporti di finanziamento tra la società e i soci.

Quanto ai presupposti della postergazione, il giudice di merito li aveva accertati su un duplice piano. Sul piano dell’eccessivo indebitamento aveva valorizzato indici di bilancio particolarmente squilibrati, confermati dai bilanci successivi fino a un patrimonio netto negativo. Sul piano del criterio del ragionevole conferimento, previsto dal secondo comma dell’art. 2467 c.c., aveva considerato che la stessa operazione era stata motivata dall’incapacità della società di reperire finanziamenti sul mercato del credito e che, in caso di mancato rimborso, il socio si sarebbe soddisfatto in via preferenziale sull’impianto, con prospettiva di incapienza del ricavato per gli altri creditori.

Nel giudizio di legittimità entrambi i motivi sono dichiarati inammissibili. Il primo non rispetta il paradigma del novellato art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., che onera il ricorrente di indicare il fatto storico omesso, il dato testuale o extratestuale da cui esso risulta, il come e il quando della sua discussione processuale e la sua decisività, onere non assolto mediante la superata formula della motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria. Il ricorrente si limita a contrapporre la propria tesi al convincimento dei giudici di merito, come tale non sindacabile in sede di legittimità.

Il secondo motivo, pur rubricato come violazione di legge, si risolve nella medesima censura di lettura superficiale dei dati contabili e nella deduzione di un travisamento della prova. La Corte ribadisce che il travisamento del contenuto oggettivo della prova, ossia la svista sul fatto probatorio in sé, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., mentre, se il travisamento riflette la lettura del fatto probatorio prospettata da una parte, il vizio va fatto valere ex art. 360, nn. 4 o 5, cod. proc. civ. Segue la condanna alle spese e il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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