Onere di allegazione dell’avviso di accertamento e motivazione per relationem (Cass. civ. Sez. V n. 18488 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di avviso di accertamento, l’onere di allegazione degli atti richiamati posto dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000 è limitato ai documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e costituenti il presupposto dell’atto impositivo, e trova giustificazione nella tutela del diritto di difesa. Il richiamo a un atto istruttorio del quale il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza non integra alcun difetto di motivazione. In tal caso la motivazione dell’atto impositivo è congrua per relationem, in quanto il rinvio sottende la condivisione delle conclusioni e delle valutazioni compiute dall’organo verificatore.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate accertava, per l’anno d’imposta 2007, ricavi non dichiarati e maggiore IVA dovuta nei confronti di un’associazione ONLUS, sulla base delle risultanze di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. L’atto impositivo muoveva dalla contestata natura mista dell’ente, commerciale e non commerciale.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso introduttivo. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, all’esito di consulenza tecnica, accoglieva l’appello, ritenendo fondata la doglianza di violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000 e assorbendo ogni altra questione. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi; l’associazione resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità formulata in controricorso, secondo cui i motivi dell’Agenzia mirerebbero a una rivalutazione dei fatti di merito. L’eccezione va scrutinata unitamente alle singole censure. Il primo motivo, complessivamente considerato, non tende a un inammissibile terzo grado di merito, ma fa valere una precisa violazione di legge: il giudice d’appello avrebbe confuso l’obbligo di motivazione degli avvisi con la necessità di comprovare in giudizio le circostanze in essi esplicitate.

Il motivo è fondato. La Corte richiama il principio secondo cui l’onere di allegazione di cui all’art. 7 della legge n. 212 del 2000 è circoscritto ai documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente, ossia agli atti di cui egli non abbia già integrale e legale conoscenza (Sez. V n. 14723 del 2020; Sez. V n. 29968 del 2019). La finalità della norma è evitare il pregiudizio del diritto di difesa.

Nel caso concreto l’avviso di accertamento richiama in modo inequivoco un atto istruttorio con cui è stata contestata la natura mista dell’associazione, il p.v.c. del 26.3.2016, ben noto alla contribuente. Il richiamo sottende la dichiarata condivisione delle conclusioni e della motivazione dell’organo verificatore. Nel ricorso è stato riprodotto il verbale, noto all’associazione in quanto elevato nei suoi confronti e sottoscritto per ricezione dal legale rappresentante, con allegato il prospetto delle fatture relative a operazioni commerciali.

La motivazione dell’atto impositivo è dunque congrua. All’accoglimento del primo motivo segue l’assorbimento delle ulteriori due doglianze, concernenti l’omesso esame di fatto decisivo e, in via subordinata, la nullità della sentenza per difetto di motivazione. Il merito della controversia dovrà essere riesaminato dal giudice del rinvio, anche con riferimento alle valutazioni della consulenza tecnica disposta. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per l’esame del profilo accolto e di quelli assorbiti, oltre che per la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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