Rinuncia al ricorso e estinzione del giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 94 del 13.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso depositata dalla parte prima dell’udienza di discussione determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 110 c.g.c., restando precluso al giudice ogni esame nel merito della pretesa originariamente azionata. L’intervenuta pronuncia della Corte costituzionale sulle norme di cui si denunciava il contrasto con la Carta fondamentale integra la sopravvenienza che legittima l’abbandono della domanda. La declaratoria di estinzione non comporta alcuna statuizione sulle spese, non essendosi le parti costituite o rimaste soccombenti nel contraddittorio.
Il Fatto
Con ricorso depositato in data 16.1.2025, i ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del proprio diritto alla perequazione integrale del trattamento pensionistico. La domanda era stata costruita come richiesta di rimessione alla Corte costituzionale delle norme che limitano la rivalutazione delle pensioni: l’art. 1, comma 309, L. n. 197/2022 e l’art. 1, comma 135, L. n. 213/2023. I ricorrenti prospettavano il contrasto di tali disposizioni con la Carta costituzionale e chiedevano, in via consequenziale, la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze arretrate, maggiorate di interessi e rivalutazione.
L’INPS non si è costituito. Nelle more del giudizio, la Corte costituzionale — investita da altre Sezioni della Corte dei conti — con la sentenza del 14 febbraio 2025 n. 19 ha dichiarato in parte inammissibili e in parte respinto le questioni di legittimità costituzionale prospettate sul medesimo meccanismo di rivalutazione. Preso atto di tale decisione, i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso in data 6.5.2025.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum si esaurisce nella verifica degli effetti processuali della rinuncia intervenuta medio tempore. La Corte non è chiamata a esaminare la fondatezza della pretesa pensionistica, né la questione di legittimità costituzionale, poiché la parte ha volontariamente abbandonato la domanda prima dell’udienza di discussione.
Il Collegio richiama l’art. 110 c.g.c., che disciplina la rinuncia al ricorso nel processo contabile. La norma consente alla parte di disporre del proprio diritto di azione, con l’effetto di determinare l’estinzione del giudizio quando la rinuncia sia ritualmente depositata e non seguita da opposizione delle altre parti costituite.
Nel caso concreto, la rinuncia è stata depositata in data 6.5.2025, quindi in epoca anteriore all’udienza del 3 giugno 2025. Nessuna parte si è opposta: i ricorrenti non sono comparsi e l’INPS non si è costituito. Sono dunque integrate le condizioni per la declaratoria di estinzione.
Il giudice sottolinea come la sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale abbia inciso sull’interesse alla coltivazione del ricorso. La decisione del Giudice delle leggi ha privato di prospettiva utile l’istanza di rimessione, inducendo la parte a rinunciare. La scelta processuale dei ricorrenti si colloca in questa cornice e il Collegio ne prende atto senza sindacarne le ragioni.
Quanto alle spese, la sentenza non adotta alcuna statuizione: nulla per le spese. La mancata costituzione dell’INPS e l’assenza di una parte soccombente in senso sostanziale escludono i presupposti per una regolazione delle spese di giudizio. La pronuncia si chiude pertanto con la declaratoria di estinzione del giudizio.
Nota della Redazione
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