Flussi di rifiuti speciali in discarica, interesse dipendente dal gestore (TAR Umbria n. 44 del 07.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’azione è ammessa solo a tutela di un interesse personale, diretto e attuale. L’impresa che intende conferire rifiuti speciali in una discarica gestita da terzi è priva di legittimazione a impugnare la programmazione dei flussi adottata dall’Autorità d’ambito, poiché subisce gli effetti dell’atto in via soltanto mediata, attraverso gli accordi commerciali con il destinatario del provvedimento. A tale soggetto è consentito l’intervento adesivo dipendente, ma non la proposizione di un’autonoma azione di annullamento. Nel merito, il PRGIR vincola l’Autorità d’ambito anche quanto ai limiti quantitativi dei rifiuti speciali ed extraregionali, in ragione della gestione integrata tra rifiuti urbani e speciali.
Il Fatto
Una società operante nella valorizzazione dei rifiuti impugna la delibera con cui l’Autorità umbra rifiuti e idrico ha approvato la programmazione provvisoria per il 2025 dei flussi conferibili agli impianti regionali, con la riduzione a 10.000 tonnellate dei rifiuti speciali e extraregionali destinabili alla discarica che essa utilizzava. Successivamente propone motivi aggiunti avverso la delibera di programmazione definitiva del triennio 2025-2027.
La ricorrente lamenta che l’Autorità sarebbe sfornita del potere di incidere sui quantitativi di rifiuti speciali, non essendo destinataria di alcun rapporto con il gestore dell’impianto, con il quale aveva sottoscritto contratti nelle annualità 2023 e 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina d’ufficio la questione di rito relativa alla legittimazione a ricorrere. L’interesse deve essere diretto, derivando la lesione immediatamente dall’atto impugnato, mentre non è ammissibile l’impugnazione che produca solo riflessi indiretti sulla sfera del ricorrente. Richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 3 del 2022, si afferma che le posizioni di interesse legittimo sono solo quelle che sorgono dallo statuto normativo del potere, nell’ambito del rapporto giuridico di diritto pubblico prefigurato dalla legge; le posizioni di mero fatto legittimano l’intervento in giudizio, non l’azione autonoma.
Nel caso concreto destinataria dei provvedimenti è solo la società gestore dell’impianto. L’interesse della ricorrente è mediato dagli accordi commerciali in corso di formalizzazione e si risolve in una mera aspettativa alla reiterazione dei contratti delle annualità pregresse, non essendo stato versato alcun impegno scritto per il 2025. La conclusione trova conferma in Cons. Stato, Sez. IV, n. 5985 del 2019, che ha qualificato come dipendente la posizione delle imprese conferenti, ammesse solo come interventori. Ricorso e motivi aggiunti sono pertanto inammissibili.
Il Collegio esamina comunque il merito. Quanto al primo motivo, il potere dell’Autorità d’ambito di programmare i flussi dei rifiuti speciali non discende soltanto dall’art. 6, comma 2, lett. l) della l.r. Umbria n. 11/2013, ma dall’obbligo di recepire il PRGIR, che fissa quantitativi massimi vincolanti anche per i rifiuti speciali. La tabella 25 della Relazione generale del piano dimostra la stretta connessione tra le due componenti: i rifiuti speciali incidono sulle volumetrie residue e un loro aumento eccessivo pregiudica la tenuta del sistema. L’AIA e il contratto di servizio confermano che il gestore era già vincolato al rispetto della pianificazione regionale.
Con specifico riguardo all’individuazione della discarica come impianto “minimo”, la scelta regionale la vincola al soddisfacimento primario delle finalità pubbliche, imponendo il rispetto dei quantitativi massimi anche di rifiuti speciali. Il richiamo alla d.G.R. n. 661 del 2024 non è contraddittorio, avendo tale atto funzione di individuazione degli impianti di chiusura del ciclo e di determinazione delle tariffe, mentre le quantità massime trovano il proprio presupposto unicamente nel PRGIR.
Quanto ai restanti motivi, la riduzione dei flussi era prevedibile perché stabilita nel piano regionale del 2023; non è irragionevole privilegiare, in un impianto “minimo”, il conferimento di rifiuti urbani regionali rispetto a quelli speciali. Le censure sono pertanto infondate nel merito e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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