Foglio di via obbligatorio: dedizione criminosa e attualità dei presupposti (TAR Calabria n. 666 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il foglio di via obbligatorio di cui all’art. 2 d.lgs. n. 159/2011 presuppone l’accertamento della riconducibilità del destinatario a una delle categorie dell’art. 1 e la sua pericolosità per la sicurezza pubblica. Il giudizio di dedizione criminosa richiede elementi di fatto specifici e concreti, omogenei tra loro e muniti del crisma dell’attualità. Non vi è dedizione quando i fatti sono risalenti nel tempo, non sfociati in procedimento penale e slegati, sotto il profilo temporale e territoriale, dal comune rispetto al quale è disposto l’allontanamento. L’avviso orale, diversamente, non presuppone un giudizio di pericolosità in senso stretto, ma la sussistenza di meri indizi, accompagnati dall’invito a tenere una condotta conforme alla legge.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato due provvedimenti emessi dal Questore della Provincia di Vibo Valentia in data 13 marzo 2025: il divieto di ritorno nel comune di residenza, adottato ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 159/2011, e l’avviso orale ex art. 3 del medesimo decreto.
A fondamento del primo provvedimento l’Amministrazione ha addotto la pendenza di un procedimento penale per rissa risalente al 2018 e una denuncia per presunta ricettazione del gennaio 2025. Quanto all’avviso orale, ha valorizzato anche le frequentazioni con soggetti controindicati. Il ricorrente ha dedotto difetto di motivazione e dei presupposti, eccesso di potere, violazione del principio di proporzionalità e omessa audizione. L’istanza cautelare è stata rigettata in sede monocratica e poi in sede collegiale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui, per adottare il foglio di via obbligatorio, il Questore deve accertare l’inquadramento del soggetto in una delle categorie dell’art. 1 d.lgs. n. 159/2011 e la sua pericolosità per la sicurezza pubblica. Assumono rilievo centrale il profilo soggettivo, relativo alla dedizione alla commissione di reati, e quello oggettivo, inerente all’attitudine offensiva delle condotte rispetto ai beni tutelati, ossia la sicurezza e la tranquillità pubblica.
La misura preventiva è fortemente caratterizzata in termini penalistici: entrambi i profili vanno ricostruiti attingendo al vissuto criminale del soggetto e analizzando il potenziale offensivo delle condotte alle quali egli risulta dedito. Il concetto di dedizione sottende una particolare inclinazione al reato, configurabile anche in presenza di semplice omogeneità tra le condotte criminose.
Nel caso concreto il giudizio di pericolosità è stato fondato su due elementi: la rissa del 2018, per la quale pende il procedimento penale, e la denuncia per ricettazione del gennaio 2025. Il Collegio li ritiene inidonei a sorreggere il provvedimento sotto il profilo della ragionevolezza e della logicità.
La prima circostanza, poiché risalente, difetta del crisma dell’attualità; la seconda non è sfociata in un procedimento penale, trattandosi di mera denuncia. Entrambe risultano poi slegate, temporalmente e sotto il profilo del locus commissi delicti, dal territorio rispetto al quale è stato disposto l’allontanamento. Si tratta di condotte eterogenee e inidonee a configurare la dedizione criminosa evocata dalla norma.
Il ricorso è invece infondato quanto all’avviso orale. L’art. 3 d.lgs. n. 159/2011 richiede la sussistenza di meri indizi, non un giudizio di pericolosità in senso stretto. La motivazione dell’Amministrazione, che richiama anche le frequentazioni con soggetti controindicati intervenute tra il 2020 e il 2025, è sufficiente e coerente con il paradigma normativo.
Il ricorso è pertanto accolto limitatamente al foglio di via, fatto salvo il potere di riedizione in presenza dei presupposti, e respinto per la restante parte. Le spese di lite sono compensate in ragione dell’accoglimento parziale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.