Ottemperanza al giudicato sul bonus docenti: inerzia dell’Amministrazione e commissario ad acta (TAR Lazio n. 13091 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la sentenza passata in giudicato che accerta il diritto del ricorrente al beneficio economico non può essere rimessa in discussione dall’Amministrazione, i cui presupposti non sono sindacabili in questa sede. L’inerzia dell’Amministrazione nel dare esecuzione al giudicato, nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, legittima l’accoglimento del ricorso e la declaratoria dell’obbligo di ottemperare, con nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. La condanna alle spese, liquidate secondo i parametri delle procedure esecutive mobiliari, segue la soccombenza.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma la declaratoria del proprio diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per un importo di € 500,00, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a porre in essere i conseguenti adempimenti. Avendo l’Amministrazione omesso di dare esecuzione a tale statuizione, notificata ai fini esecutivi e passata in giudicato, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando come la sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione fosse regolarmente passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, e come fosse decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Ha inoltre affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm..

A fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni utili a dimostrare la corretta esecuzione del giudicato. Secondo il Collegio, alla luce dei principi in tema di onere della prova tra debitore e creditore espressi dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 13533/2001), la pretesa del ricorrente deve trovare accoglimento: spetta al debitore che affermi di aver adempiuto fornirne la prova, e tale prova non è stata offerta.

La sentenza da eseguire ha riconosciuto il diritto del ricorrente a conseguire la somma, e i relativi presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza. Il Collegio ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, nominando fin da ora, per il caso di infruttuoso decorso del termine, un commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso.

Considerata la persistente inerzia dell’Amministrazione, evidenziata dal notevole numero di ricorsi simili, il Collegio ha disposto l’invio di copia del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del Ministero. Non ha invece ravvisato i presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, che potranno essere richieste in caso di perdurante inottemperanza. Le spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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