Progressioni verticali: soccorso istruttorio e doppia valutazione della laurea (TAR Calabria n. 669 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni sostitutive rese dal candidato in una procedura di progressione verticale interna hanno valore di autocertificazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000: l’amministrazione non può disconoscerne il contenuto per la sola mancanza dell’allegato, ma ha l’onere di verificarne d’ufficio la veridicità e, in caso di dubbio sulla durata o validità del titolo, deve attivare il soccorso istruttorio di cui all’art. 6 della legge n. 241/1990. Il titolo di studio già utilizzato come requisito di accesso alla procedura può essere valorizzato solo per la quota differenziale rispetto al titolo minimo richiesto: attribuire l’intero punteggio integra eccesso di potere per violazione dei principi di proporzionalità e par condicio. Nel giudizio sull’ammissione alla progressione, la cd. prova di resistenza richiede la sola dimostrazione che la corretta applicazione dei criteri avrebbe potuto, in astratto, assicurare una collocazione utile.

Il Fatto

La ricorrente, inquadrata nell’Area Istruttori di un Comune, partecipava alla procedura comparativa per la progressione tra le aree, indetta per due unità da collocare nell’Area dei Funzionari ed Elevate Qualificazioni. All’esito, l’amministrazione approvava la determinazione dirigenziale che individuava le due vincitrici; la ricorrente si collocava al terzo posto con 70 punti, a fronte dei 90 e 76,5 attribuiti alle prime due classificate.

Con ricorso introduttivo impugnava gli esiti della selezione deducendo la mancata pubblicazione della graduatoria, l’erronea valutazione dei propri titoli e la mancata attivazione del soccorso istruttorio. Ottenuta l’ostensione delle schede di valutazione, proponeva motivi aggiunti, contestando la doppia valutazione della laurea delle controinteressate e l’attribuzione di punteggi per incarichi di responsabilità e anzianità di servizio. Il Comune eccepiva l’inammissibilità per mancato superamento della prova di resistenza e la tardività dei motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge in via pregiudiziale entrambe le eccezioni. La prova di resistenza non esige la certezza del bene della vita, essendo sufficiente la dimostrazione che la corretta applicazione dei criteri avrebbe potuto, in astratto, determinare una collocazione utile; le censure sono potenzialmente idonee a colmare il divario con le vincitrici. Quanto ai motivi aggiunti, il termine decorre dalla piena conoscenza degli atti lesivi, coincidente con l’ostensione delle schede di valutazione.

Nel merito, è respinto il motivo sulla mancata pubblicazione della graduatoria. L’art. 8 del Regolamento comunale impone la pubblicazione sul sito istituzionale, sull’Albo Pretorio e sulla intranet, tutti adempimenti documentati; per art. 15 del d.P.R. n. 487/1994 e art. 19 del d.lgs. n. 33/2013 non sussiste obbligo di pubblicare i dati dei candidati non vincitori. La mancata indicazione dei punteggi non vizia la procedura, poiché l’accesso agli atti ha consentito la piena tutela. È priva di attualità la censura sullo sviamento di potere, essendo la riclassificazione con riserva postuma una modalità operativa legittima.

È però accolto il motivo sul soccorso istruttorio. Le certificazioni informatiche e linguistiche erano dichiarate in domanda: ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso e del d.P.R. n. 445/2000 l’amministrazione non poteva disconoscerne il possesso per la sola mancanza dell’allegato fisico, gravando su di essa l’onere di verifica d’ufficio. L’omessa valutazione integra eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio conferma l’ampia discrezionalità della commissione nell’individuazione dei criteri, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 7782 del 2024. Il “principio di maggiore favore” adottato nel verbale di insediamento è legittimo. Per la seconda classificata la laurea triennale resta titolo autonomo, essendo il diploma già impiegato come requisito di accesso.

Per la prima classificata, invece, l’attribuzione integrale di 25 punti per la laurea vecchio ordinamento è irragionevole: una parte del percorso accademico è stata consumata per il requisito di accesso, sicché solo la quota differenziale può generare punteggio aggiuntivo. È respinta la censura sugli incarichi di responsabilità, individuati tramite l’indennità riconosciuta con determinazione dirigenziale ai sensi dell’art. 17 del CCI; è parimenti infondata quella sull’anzianità, applicandosi l’art. 7, comma 4, del CCNL 31 marzo 1999. Il contestuale accoglimento impone l’annullamento in parte qua e la rideterminazione della graduatoria. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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