Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta del docente (TAR Sicilia n. 1873 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo azionato sia una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ritualmente notificata, e sia decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996: in tal caso la sentenza rientra tra i titoli esecutivi attuabili ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. L’inadempimento dell’Amministrazione, non giustificato da ragioni ostative e relativo a comportamenti di non particolare complessità, giustifica l’ordine di ottemperanza, la nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza e la fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sull’importo dovuto per ogni giorno di ritardo.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal giudice del lavoro, con sentenza n. 681/2025 del Tribunale di Termini Imerese, l’accertamento del diritto all’assegnazione della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 2.500,00 oltre accessori.
Notificata la sentenza in forma esecutiva e decorso il termine dilatorio, l’Amministrazione non aveva attivato la Carta né accreditato le somme. La decisione era divenuta definitiva per mancata impugnazione, come attestato dalla certificazione di cancelleria. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’ordine di adempimento, la nomina di un Commissario ad acta e la fissazione di una somma di denaro per ogni ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione. Ha accertato il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, l’avvenuta notificazione e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Su questa base ha dichiarato il ricorso ammissibile.
Nessun dubbio è stato ravvisato sull’appartenenza del titolo — una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato — al novero dei provvedimenti attuabili mediante il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, poiché l’Amministrazione non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l’avvenuto adempimento del comando contenuto nel giudicato. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, corrispondendo l’importo complessivo dovuto mediante accredito sulla Carta elettronica, oltre interessi di legge, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia.
In conformità alle richieste della ricorrente, è stato nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore generale competente, con facoltà di delega, per il caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato. Il compenso commissariale, ove dovuto, è stato posto a carico dell’Amministrazione e sarà liquidato con separato decreto.
È stata inoltre accolta la domanda di fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. L’applicazione non è apparsa manifestamente iniqua, poiché l’inadempimento si protraeva senza giustificazione, i comportamenti imposti non presentavano particolare complessità e l’Amministrazione non aveva rappresentato ragioni ostative. La penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto, dalla notificazione sino all’integrale adempimento, con il pagamento compreso nel mandato del Commissario. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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