Revoca del porto d’armi e divieto di detenzione: inammissibile il ricorso per carenza di interesse (TAR Lombardia n. 2775 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Tra il decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi ex art. 39 T.U.L.P.S. e il successivo decreto del Questore di revoca del porto d’armi sussiste un rapporto di presupposizione e di conseguenzialità immediata, diretta e necessaria. La revoca costituisce un provvedimento consequenziale e privo di margini di discrezionalità rispetto al divieto prefettizio, qualificandosi l’autorizzazione alla detenzione come presupposto necessario della licenza di porto d’armi. Ne deriva che, una volta consolidatosi il provvedimento prefettizio di divieto per mancata impugnazione, risulta inammissibile per difetto di interesse il ricorso avverso la successiva revoca questorile, permanendo l’elemento ostativo al rilascio della licenza.
Il Fatto
Il Questore aveva revocato la licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, rilasciata nel 2022, a seguito di una segnalazione per lesioni personali e del conseguente decreto penale di condanna, nonché del divieto di detenzione di armi emesso dal Prefetto. Il ricorrente impugnava la revoca deducendo vizi procedurali per la mancata comunicazione di avvio del procedimento e un difetto di istruttoria in relazione al decreto penale.
L’Amministrazione resistente eccepiva l’inammissibilità del ricorso, rilevando che il divieto prefettizio, presupposto della revoca, non era stato impugnato ed era divenuto inoppugnabile.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale sul rapporto di presupposizione tra il divieto di detenzione di armi ex art. 39 del T.U.L.P.S. e la revoca del porto d’armi. Il Collegio ha evidenziato che, dopo l’emanazione del provvedimento prefettizio, il Questore non poteva fare a meno di revocare la licenza, essendo l’atto consequenziale e privo di margini di discrezionalità.
La pronuncia ha precisato che l’eventuale accoglimento dell’impugnativa avverso la revoca non arrecherebbe alcun vantaggio concreto al ricorrente, permanendo la validità e l’efficacia del presupposto divieto. L’interesse alla rimozione dell’atto ostativo può essere fatto valere esclusivamente attraverso un’apposita istanza di riesame, valutabile solo al sopravvenire di fatti nuovi che denotino il recupero dei requisiti di affidabilità, ma finché l’elemento ostativo permane, la domanda di annullamento della revoca risulta inammissibile.
Il Collegio ha ordinato l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali e ha compensato le spese di lite.
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Nota della Redazione
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