L’erronea interpretazione dell’atto amministrativo non integra eccesso di potere giurisdizionale (Cass. civ. Sez. Un. n. 24821 del 27.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo, nella forma dello sconfinamento nella sfera del merito ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost., è configurabile solo quando la decisione finale esprime la volontà dell’organo giudicante di sostituirsi a quella dell’amministrazione, procedendo a un sindacato di merito con una pronuncia che abbia il contenuto sostanziale e l’esecutorietà propria del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa. Ricorre altrettanto quando il giudice non si limiti ad annullare, ma prefiguri un unico esito possibile della successiva attività amministrativa. Esula, invece, da tale vizio l’errata interpretazione delle norme sostanziali e processuali, così come l’attribuzione al provvedimento impugnato di un contenuto diverso da quello effettivo: l’interpretazione dell’atto amministrativo e della legge costituisce il proprium della funzione giurisdizionale e non uno sconfinamento nell’area riservata alla discrezionalità della pubblica amministrazione.

Il Fatto

A seguito del ricorso proposto da alcuni privati, il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, aveva annullato la delibera del consiglio comunale e il conseguente permesso di costruire rilasciato in favore della società ricorrente per un immobile confinante con quelli dei predetti. Il giudice di primo grado aveva ritenuto illegittima, per carenza di congrua motivazione, la delibera comunale di recepimento dei benefici del c.d. decreto sviluppo e della correlata legge regionale, nonché il titolo edilizio rilasciato sulla base di essa.

Il Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata nel gennaio del 2025, ha confermato la decisione di prime cure. Nel farlo, ha osservato che il permesso di costruire non era stato rilasciato in forza della delibera del 2017, pur essendo l’unica espressamente richiamata nell’atto, poiché questa era già stata modificata e sostituita dalla successiva delibera del 2023, vigente al momento della richiesta e del rilascio del titolo. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di impugnazione.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite hanno preliminarmente ribadito i confini del sindacato sulla giurisdizione, richiamando il consolidato insegnamento per cui l’eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nel merito ricorre solo quando il giudice amministrativo compia una diretta valutazione di opportunità e convenienza dell’atto o si sostituisca alla volontà dell’amministrazione, anche prefigurando l’unico esito possibile della futura attività amministrativa. Hanno, inoltre, precisato che il vizio non ricorre quando il sindacato di legittimità implichi la verifica di requisiti oggettivamente riscontrabili, senza margini di discrezionalità.

Muovendo da tali premesse, la Corte ha rilevato che il ricorso della società non prospettava in realtà una questione di sconfinamento nella sfera del merito, ma censurava il modo in cui il Consiglio di Stato si era avvalso della propria giurisdizione, ossia un’incongrua valutazione dei fatti di causa e la violazione di norme sostanziali e processuali.

Il motivo di impugnazione sostanziava, infatti, una contestazione dell’avvenuta attribuzione, da parte del giudice amministrativo, di un contenuto al provvedimento impugnato diverso da quello effettivo. Secondo la Corte, anche laddove il giudice amministrativo incorra in un tale errore, deve escludersi la configurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale, trattandosi di un vizio che incide sull’interpretazione dell’atto amministrativo, la quale costituisce il proprium della funzione giurisdizionale e non può dar luogo a uno sconfinamento nell’area riservata alla discrezionalità della pubblica amministrazione.

La Corte ha, pertanto, dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la società ricorrente al rimborso delle spese, al risarcimento dei danni ex art. 96, comma 3, c.p.c., nonché al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., rilevata la conformità dell’odierna decisione alla proposta di definizione accelerata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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