Ottemperanza al giudicato senza diffida e commissario ad acta per la carta docente (TAR Abruzzo n. 157 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza può essere proposta anche senza previa diffida all’amministrazione, ai sensi dell’art. 114, comma 1, c.p.a., che espressamente la esclude; pertanto, non è necessaria né una formale richiesta di esecuzione né l’apposizione della formula esecutiva sul titolo, come chiarito dall’art. 115, comma 3, c.p.a. L’inottemperanza dell’amministrazione non può essere giustificata eccependo la competenza di un organo centrale del medesimo ministero, dovendo il responsabile del procedimento adottare il provvedimento o trasmettere gli atti all’organo competente. In caso di perdurante inerzia, decorso il termine assegnato, il giudice amministrativo può nominare sin d’ora un commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’amministrazione inerte.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Pescara, Sezione Lavoro e Previdenza, una sentenza che gli riconosceva il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, commi 121 ss., legge n. 107/2015. La sentenza, notificata all’amministrazione, era passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini.
Non avendo ricevuto esecuzione, il docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, chiedendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito fosse condannato a dare esecuzione al giudicato. Il Ministero si costituiva, eccependo l’insussistenza di uno dei presupposti per l’ottemperanza, ossia l’assenza di una espressa domanda di esecuzione, essendosi il ricorrente limitato a notificare la sentenza munita di attestazione di conformità.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato la manifesta fondatezza del ricorso, decidendo con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a. Ha quindi richiamato il proprio consolidato orientamento, espresso in numerose pronunce, in merito all’applicabilità del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 anche al giudizio di ottemperanza, seppur con gli adattamenti necessari.
La Corte ha chiarito che la norma sul termine dilatorio si riferisce al titolo esecutivo che, solo ai fini dell’esecuzione civile, deve essere spedito in forma esecutiva. Diversamente, l’art. 115, comma 3, c.p.a. stabilisce espressamente che per il giudizio di ottemperanza non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva, superando l’eccezione dell’amministrazione.
Quanto alla dedotta assenza di una previa diffida, il Collegio l’ha ritenuta priva di pregio giuridico, richiamando l’art. 114, comma 1, c.p.a. che consente di proporre l’azione di ottemperanza “anche senza previa diffida”. A sostegno, sono stati citati i precedenti del Cons. Stato, Sez. V, n. 5495 del 2022 e del Cons. Stato, Sez. III, n. 1570 del 2011.
Il TAR ha pertanto accolto il ricorso, disponendo che il Ministero provveda all’esecuzione della sentenza, con l’accreditamento delle somme in conto carta elettronica del docente, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di perdurante inerzia, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Pescara, con possibilità di delega a un suo funzionario. Ha infine disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per l’Abruzzo, per i profili di danno erariale potenzialmente connessi, nonché la condanna alle spese di lite, liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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