Il requisito soggettivo delle agenzie di viaggio prevale sulla qualifica formale (TAR Lazio n. 12199 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del contributo pubblico concesso ai sensi dell’art. 182, comma 1, del d.l. n. 34/2020 presuppone l’accertamento della carenza del requisito oggettivo richiesto, consistente nello svolgimento, quale attività di impresa primaria o prevalente, di quella di agenzia di viaggio o tour operator. Tale requisito va valutato sulla base della reale natura dell’attività esercitata, come emergente dall’istruttoria, e non già sulla qualifica formalmente dichiarata o su elementi formali quali codici ATECO, licenze o iscrizioni. L’offerta di soli alloggi per vacanze, ancorché previamente acquisiti nella disponibilità dell’operatore, non integra attività di agenzia di viaggio quando non sia accompagnata dalla combinazione di altri servizi turistici in un pacchetto turistico. L’atto di adesione fiscale che riconosca l’applicazione del regime speciale IVA ex art. 74-ter d.P.R. n. 633/1972 solo a una parte minoritaria delle operazioni non costituisce elemento idoneo a confutare le risultanze istruttorie sull’assenza del requisito.
Il Fatto
Una società, che dichiarava di operare come agenzia di viaggio e tour operator, aveva ottenuto contributi pubblici dal Ministero del turismo nell’ambito delle misure di sostegno per l’emergenza pandemica. A seguito di una verifica fiscale della Guardia di Finanza, l’Amministrazione accertava che l’attività realmente svolta era riconducibile all’intermediazione immobiliare per locazioni brevi di case vacanze di lusso, e non a quella di agenzia di viaggio, e disponeva la revoca dei contributi erogati, per un importo complessivo di euro 411.646,63, maggiorato degli interessi. La società impugnava il provvedimento di revoca, deducendo plurimi vizi di violazione delle garanzie partecipative, difetto di motivazione e di istruttoria, nonché erronea qualificazione dell’attività svolta.
La Motivazione della Corte
Il tribunale ha ricostruito il quadro normativo, richiamando l’art. 4 del d.m. 12 agosto 2020, che prevede la revoca del contributo in caso di elementi non veritieri nella documentazione attestante il possesso dei requisiti, e la definizione di agenzia di viaggio contenuta nell’art. 18 del d.lgs. n. 79/2011 e nella normativa regionale toscana.
Ha ritenuto infondate le censure relative alla violazione delle garanzie partecipative: la società aveva avuto piena contezza del processo verbale di constatazione e aveva potuto presentare osservazioni. La nota successiva della Guardia di Finanza non configurava una circostanza nuova, limitandosi a chiarire atti e documenti prodotti dalla stessa interessata. Il provvedimento di revoca risultava motivato in modo chiaro ed esaustivo, essendo basato sulla carenza del requisito soggettivo e avendo adeguatamente valutato le osservazioni della parte.
Nel merito, il tribunale ha escluso che l’attività svolta potesse qualificarsi come agenzia di viaggio, richiamando la definizione di pacchetto turistico di cui all’art. 33, lett. c), del d.lgs. n. 79/2011. L’offerta di immobili in locazione breve, ancorché previamente acquisiti nella disponibilità, non integra un servizio complesso e organizzato, mancando la combinazione con altri servizi turistici. Ha inoltre ritenuto non conferenti i precedenti giurisprudenziali invocati, in quanto riferiti a ipotesi di attività propria delle agenzie di viaggio.
Ha infine disatteso la censura di difetto di istruttoria, attribuendo esclusivo rilievo alla reale natura dell’attività prevalente, come risultante dall’approfondimento istruttorio, e non agli elementi formali o alle autorizzazioni possedute. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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