Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e poteri del commissario ad acta (TAR Toscana n. 784 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e degli altri provvedimenti ad esse equiparati. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo, l’amministrazione è tenuta a provvedere al pagamento delle somme liquidate. Il giudice amministrativo assegna un termine congruo per l’adempimento e, per il caso di perdurante inerzia, nomina un commissario ad acta. La condanna alla penalità di mora presuppone la perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati e va richiesta dalla parte interessata.

Il Fatto

Il ricorrente agiva in proprio davanti al TAR Toscana per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del Tribunale di Prato, sezione Lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.339,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. Il titolo era divenuto definitivo per mancata impugnazione ed era stato notificato all’amministrazione.

Non essendo intervenuto il pagamento, il ricorrente notificava ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo anche la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. L’amministrazione si costituiva con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Il titolo esecutivo era stato notificato al Ministero presso la sua sede il 7.04.2025 e, nonostante il decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’amministrazione non aveva ottemperato al pagamento di quanto dovuto.

Quanto all’ammissibilità, il Tribunale ha ricondotto il gravame all’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., che consente l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e degli altri provvedimenti equiparati. Tra questi rientra la sentenza del Tribunale di Prato, non più impugnabile, come attestato dalla certificazione prodotta in giudizio in ossequio all’art. 114, comma 2, c.p.a..

Accertata la sussistenza dei presupposti, il Collegio ha dichiarato l’obbligo del Ministero di provvedere alla liquidazione delle somme riconosciute, per come richieste nel ricorso, assegnando al competente ufficio il termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della sentenza.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale p.t. dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con facoltà di delega, che provvederà entro i successivi sessanta giorni senza maturare alcun diritto al compenso. Il Collegio ha richiamato l’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, secondo cui l’esecuzione deve avvenire anche in caso di incapienza dei capitoli di bilancio, mediante il pagamento in conto sospeso.

Il Tribunale non ha invece ravvisato allo stato i presupposti per la condanna alla penalità di mora, cui potrà provvedersi in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati, dietro apposita richiesta dei ricorrenti. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con refusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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