Foglio di via e rave party (TAR Toscana n. 1522 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il foglio di via obbligatorio presuppone la pericolosità sociale del destinatario, desunta da elementi di fatto specifici e concreti, idonei a fondare un giudizio prognostico sulla probabilità di commissione di reati che offendono la sicurezza e la tranquillità pubblica. L’Amministrazione deve motivare in modo puntuale la riconducibilità del soggetto a una delle categorie di cui all’art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011, dando conto della sua dedizione alla commissione di reati, intesa come qualificazione soggettiva che assimila il crimine a una scelta di vita. Non basta a tal fine la mera partecipazione, peraltro non dimostrata, a un rave party, né un episodico precedente per guida in stato di ebbrezza, occorrendo una sostanziale abitualità nelle condotte delittuose.

Il Fatto

Il Questore di Firenze adottava un foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune di Palazzolo sul Senio per due anni e ordine di allontanamento entro dodici ore. Il provvedimento si fondava sul deferimento del ricorrente per il reato di invasione di terreni ed edifici, per aver partecipato a un raduno musicale non autorizzato all’interno di una cava, e su un precedente deferimento per guida in stato di ebbrezza, poi definito con sentenza ex art. 444 c.p.p..

Dopo il ricorso gerarchico al Prefetto, rimasto senza riscontro espresso, il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR, deducendo violazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 159/2011, difetto di motivazione e di istruttoria, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti. Dopo un’ordinanza istruttoria, il ricorso era trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio riqualifica l’azione: nonostante l’intestazione richiami gli artt. 31 e 117 c.p.a., l’unica domanda proposta è l’annullamento del provvedimento di prevenzione. I riferimenti al silenzio della p.a. rilevano solo ai fini della tempestività, per l’applicazione dell’art. 6 d.P.R. n. 1199/1971, che differisce la decorrenza del termine a ricorrere alla maturazione del silenzio-rigetto sul gravame gerarchico.

Nel merito, la Sezione richiama la propria giurisprudenza recente: la misura presuppone la pericolosità del destinatario, verificata attraverso la probabilità di futuri comportamenti offensivi dell’ordine pubblico. L’Amministrazione deve svolgere una valutazione tecnico-discrezionale suffragata da elementi concreti, valorizzando il profilo soggettivo, ossia la dedizione alla commissione di reati, e quello oggettivo, relativo all’attitudine offensiva dei reati rispetto ai beni tutelati.

Nel caso concreto, l’atto impugnato non contiene alcuna reale motivazione sulla qualificazione soggettiva del ricorrente, che appare anzi dubbia in un contesto di regolare attività lavorativa in campo medico, circostanza non contestata dall’Amministrazione. Quanto alla partecipazione al rave party, la documentazione acquisita in esecuzione dell’ordinanza istruttoria non reca alcun elemento obiettivo, mentre quella depositata dal ricorrente dimostra, almeno per la prima notte, la sua presenza in altra area. Il ragionamento delle Amministrazioni resta su base meramente presuntiva.

Anche il precedente deferimento per guida in stato di ebbrezza è manifestazione episodica, insufficiente a integrare quella abitualità richiesta per applicare la misura. La Sezione distingue quindi la vicenda da un proprio precedente in materia di rave party, dove la partecipazione era pacifica e plurime vicende penali lasciavano desumere una carica di disvalore: qui manca la prova del fatto e difetta la dimostrazione della abitualità nelle condotte delittuose.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dell’atto impugnato e condanna delle Amministrazioni resistenti alle spese di giudizio. In dispositivo è inoltre disposto l’oscuramento delle generalità a tutela della parte interessata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *