Ottemperanza alla carta docenti e commissario ad acta dirigente ministeriale (TAR Sicilia n. 867 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il ricorso è accolto quando risultano provati il passaggio in giudicato del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo all’amministrazione. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni e, in caso di ulteriore inerzia, nomina commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione resistente. La nomina di un dirigente interno è disposta senza compenso, per la natura onnicomprensiva della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza di ottemperanza è fonte di responsabilità amministrativa.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza della sentenza n. 406/2025 del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, pubblicata il 30.1.2025 e notificata al Ministero dell’istruzione e del Merito il 30.01.2025 a mezzo PEC. Con quel titolo il Ministero era stato condannato all’emissione della carta docenti in favore della ricorrente e all’assegnazione della somma di € 2.500,00 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, oltre interessi sino al saldo.

L’amministrazione non ha dato esecuzione alla condanna nel termine di legge. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, resistendo il Ministero con atto di costituzione in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, alla luce della documentazione in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a. Il passaggio in giudicato risulta da attestazione e la notifica del titolo all’amministrazione è provata. È documentato altresì l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

Il ricorso è pertanto accolto e il Ministero è condannato a dare integrale esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. In caso di inutile decorso, su sollecitazione della parte interessata, provvede in via sostitutiva il commissario ad acta, individuato nel Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del medesimo Ministero, con facoltà di delega e nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

La nomina avviene senza compenso. Il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, ritenendolo applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione.

Il Collegio dispone inoltre, a carico dell’amministrazione e a valere sulla sorte capitale, il pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 552,00 oltre accessori, secondo i minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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