Accesso agli atti in gara demaniale: autonomia dell’azione ex art. 116 c.p.a. (TAR Toscana n. 1521 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di accesso proposta in via incidentale ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm. mantiene una piena autonomia sostanziale rispetto al giudizio principale, con la sola connessione modale dell’innesto sul tronco del diverso giudizio. Ne deriva che la definizione dei profili di ammissibilità e di fondatezza del ricorso principale non è pregiudiziale all’accoglimento dell’azione ostensiva, né incombe sul giudice l’obbligo di un compiuto esame preventivo delle relative eccezioni, in assenza di elementi indicativi di un uso abusivo dello strumento. Il vaglio del nesso di strumentalità necessaria tra documentazione richiesta e situazione finale da tutelare deve essere compiuto in astratto, senza anticipare giudizi sulla fondatezza della pretesa sostanziale. L’impugnazione di clausole della lex specialis non immediatamente escludenti resta invece posposta all’esito della procedura, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse dell’azione di annullamento proposta in pendenza di gara.
Il Fatto
Con avviso pubblicato sul B.U.R.T. del 7 febbraio 2024, l’Autorità portuale regionale rendeva nota la presentazione, da parte di una società controinteressata, di un’istanza di rinnovo di concessioni demaniali relative al porto di Viareggio, necessarie al mantenimento e alla gestione di colonnine di erogazione carburanti.
La ricorrente, società operante nella distribuzione carburanti e interessata alle medesime aree, presentava manifestazione di interesse alla procedura e contestuale istanza di accesso alle planimetrie, alle concessioni e ai titoli precedenti con le relazioni allegate. L’Amministrazione negava l’accesso con provvedimento del 5 marzo 2024, motivato sull’assunto che la procedura fosse ancora in corso. La ricorrente impugnava quindi l’avviso, il documento di indirizzi approvato con deliberazione n. 20/2015 e il diniego di accesso, chiedendo l’accertamento del diritto all’ostensione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’azione di annullamento dell’avviso e del documento di indirizzi, dichiarandola inammissibile per difetto di interesse, poiché la procedura di gara non è ancora conclusa. Richiamando l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2018, la Sezione distingue tra clausole immediatamente escludenti, impugnabili subito anche da chi non ha partecipato, e clausole che diventano lesive solo all’esito sfavorevole della procedura. Nel caso concreto le prescrizioni contestate non precludono la partecipazione né rendono impossibile la domanda, sicché la verifica della loro lesività è posposta alla conclusione della gara.
Il Collegio ritiene superfluo, per questa ragione, l’esame dell’ulteriore eccezione preliminare sollevata dalla controinteressata, incentrata sulla diversità del settore di attività della ricorrente.
Diverso è l’esito dell’azione in materia di accesso, che viene accolta. Il diniego impugnato non individua alcuna concreta ragione impeditiva riconducibile agli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, né a specifiche previsioni regolamentari. Il riferimento all’impossibilità di accesso “al momento in quanto la procedura è ancora in corso” — che in astratto evocherebbe il potere di differimento dell’art. 24, comma 4, della legge n. 241/1990 — risulta mal calibrato, poiché parte della documentazione richiesta è palesemente estranea all’istanza di proroga ed è quindi non suscettibile di differimento. Del pari inaccoglibile è il richiamo implicito alle esigenze di segretezza delle procedure concorsuali, non essendo ancora instaurata la procedura comparativa.
La Sezione affronta poi il rapporto tra l’inammissibilità dell’azione principale e l’accoglimento di quella ostensiva. Richiamando l’Adunanza plenaria n. 4 del 2023 e la giurisprudenza successiva — Cons. Stato, sez. III, n. 2073 del 2026, Cons. Stato, sez. III, n. 2555 del 2026 e Cons. Stato, sez. V, n. 4104 del 2026 — il Collegio afferma che l’azione incidentale si innesta sul giudizio principale senza che ne sia incisa l’autonomia sostanziale. Il vaglio del nesso di strumentalità va compiuto in astratto, senza probatio diabolica sulla decisività del documento. La ricorrente conserva quindi interesse all’ostensione in vista della partecipazione al procedimento e della contestazione degli atti successivi.
L’azione di accesso è pertanto accolta e il provvedimento di diniego annullato, con ordine all’Amministrazione di consentire l’accesso nel termine di trenta giorni dalla notificazione. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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