Sospensione prescrizione ex lege Orlando per reati 2017-2019 (Cass. pen. Sez. 5 n. 16632 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati fallimentari e tributari, il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è punito a titolo di dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte. La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalle leggi successive.
Il Fatto
La Corte di appello di Brescia aveva confermato la sentenza di condanna nei confronti di due imputati, ritenuti responsabili di bancarotta fraudolenta distrattiva e del delitto tributario di cui all’art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000. Secondo l’accusa, uno dei due, quale amministratore di diritto, e l’altro, quale amministratore di fatto, avevano distratto ingenti somme dalle casse sociali e non avevano versato le somme dovute utilizzando in compensazione crediti inesistenti.
Avverso la sentenza di secondo grado, entrambi gli imputati proponevano ricorso per cassazione. L’amministratore di diritto deduceva la mancanza di dolo, essendo una mera “testa di legno” che confidava nella corretta gestione del padre, nonché un’ingiustificata disparità di trattamento nell’aumento di pena per la continuazione. L’amministratore di fatto lamentava, invece, l’eccessivo aumento di pena per il reato satellite e la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato tributario.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la tesi dell’amministratore di diritto circa l’esclusione del dolo. Le conformi decisioni di merito avevano evidenziato come l’imputato avesse svolto in concreto le funzioni proprie dell’amministratore, beneficiando di ingenti compensi e prelevando direttamente somme dalle casse sociali. La Corte ha richiamato il principio per cui l’elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta distrattiva è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli).
Quanto alla disparità di trattamento, la Corte ha rilevato che la doglianza era basata su un refuso presente nella sentenza impugnata. L’aumento per la continuazione era stato, in realtà, pari a sei mesi per entrambi gli imputati, come desumibile dalla pena finale determinata in due anni di reclusione. Il ricorso dell’amministratore di fatto è stato invece rigettato, in quanto il delitto di cui all’art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 prevede una pena edittale da un anno e sei mesi a sei anni, rendendo l’aumento di sei mesi non solo non eccessivo ma addirittura inferiore al minimo edittale.
Infine, la Corte ha disatteso l’eccezione di intervenuta prescrizione del reato tributario, richiamando il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 20989 del 12/12/2024 (Polichetti). Tale principio stabilisce che la disciplina della sospensione della prescrizione, introdotta dalla legge c.d. Orlando, si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. La Corte ha inoltre precisato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 38 del 2026, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate avverso tale interpretazione, confermando che la sospensione continua ad applicarsi ai reati commessi nel predetto arco temporale. Di conseguenza, la prescrizione del reato maturerà solo il 23 ottobre 2026.
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Nota della Redazione
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