Motivazione apparente della sentenza tributaria e nullità per error in procedendo (Cass. civ. Sez. V n. 11819 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
È nulla per error in procedendo la sentenza di merito affetta da motivazione apparente, quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture. Il vizio ricorre anche quando il giudice si limiti ad affermare l’esistenza di elementi di riscontro riferibili a soggetti terzi senza indicarli, e a dichiarare di uniformarsi a precedenti decisioni di altre sezioni senza indicarle né verificarne l’identità dei presupposti di fatto. In tale ipotesi la sentenza va cassata con rinvio, restando assorbito il motivo che investe la valutazione delle presunzioni semplici.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2002, recuperando a tassazione un maggior reddito di capitali, assoggettato a tassazione ordinaria, e un ulteriore maggior reddito determinato applicando la presunzione di fruttuosità prevista dall’art. 6 del d.l. n. 167/1990. L’accertamento derivava da un’indagine penale della Guardia di Finanza, nel cui ambito era stato sequestrato il personal computer di un professionista estero, dal quale erano emersi nominativi di clienti. All’odierno contribuente erano contestate fittizie operazioni di scudo fiscale e la partecipazione agli utili di una società estera attraverso una associazione in partecipazione ritenuta finanziata con risorse proprie dei soci.
Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che accoglieva il ricorso. La Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello dell’Ufficio. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi, resistito dal contribuente con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla difesa del controricorrente. Quanto alla dedotta violazione del principio di autosufficienza, l’eccezione è destituita di fondamento: il ricorso contiene in sé gli elementi necessari a costituire le ragioni della richiesta di cassazione e i documenti richiamati costituiscono parte del contenuto o degli allegati dell’avviso di accertamento, con specifica indicazione dei relativi riferimenti. Il richiamo ai documenti sottesi, non prodotti, non integra il vizio.
Anche la seconda eccezione è infondata. L’Ufficio non chiede un riesame in fatto delle prove, ma censura la violazione delle norme sulle presunzioni semplici, per non avere la corte territoriale ritenuto utilizzabili le prove atipiche e per non avere effettuato una valutazione complessiva del materiale probatorio, con riguardo ai requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729 cod. civ. Trattasi quindi di censura in diritto, non in fatto.
Nel merito, la Corte esamina per carattere pregiudiziale il secondo motivo, che reputa fondato. Il vizio di motivazione apparente ricorre quando il giudice ometta di indicare gli elementi del proprio convincimento o li indichi senza approfondita disamina logica e giuridica, rendendo impossibile ogni controllo sull’esattezza del ragionamento; il sindacato di legittimità resta circoscritto alla verifica del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost.
Nel caso di specie la sentenza impugnata si limita ad affermare che l’accertamento si fonda su elementi di riscontro riferiti a soggetti estranei al procedimento tributario, senza puntuale indagine sulle attività del contribuente, e ad uniformarsi a decisioni già adottate da altre sezioni della Commissione per ragioni di equità. Tale motivazione è assolutamente insufficiente: non indica gli elementi di riscontro la cui efficacia probatoria dovrebbe essere negata, né le decisioni precedenti cui dichiara di uniformarsi, né se i presupposti di fatto siano i medesimi.
La sentenza va dunque cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Il primo motivo resta assorbito.
Nota della Redazione
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