Fondi PNRR, accertamento della proprietà e revoca per carenza dei requisiti (Cons. Stato n. 6449 del 07.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di finanziamenti concessi con i fondi del PNRR, il provvedimento che dispone la decadenza per carenza del requisito della proprietà pubblica dell’edificio oggetto dell’intervento è illegittimo quando la verificazione disposta in appello accerta che il bene era già ricompreso nel patrimonio dell’ente al momento della candidatura. Le risultanze catastali non hanno valore costitutivo né probatorio della proprietà, assolvendo a una funzione meramente fiscale e ricognitiva, mentre la titolarità dei diritti reali si accerta sulla base dei titoli trascritti presso i Registri Immobiliari. Integra inoltre eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca il provvedimento che, dopo aver “dequotato” in sede istruttoria l’erronea indicazione dell’indirizzo contenuta nella domanda, riproponga tale difformità come ragione ostativa al finanziamento.

Il Fatto

Un Comune ha proposto appello contro la sentenza con cui il TAR Lazio ha respinto il ricorso avverso il provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito recante l’esclusione dalla graduatoria, la decadenza dal finanziamento concesso con i fondi del PNRR per la costruzione di una nuova scuola dell’infanzia e la richiesta di restituzione dell’acconto già erogato, pari a € 435.000,00.

Il provvedimento si fondava sulla mancanza del requisito della proprietà pubblica dell’edificio, previsto a pena di esclusione dall’avviso pubblico del 2 dicembre 2021, e sulla difformità tra l’indirizzo indicato nella candidatura e quello effettivamente interessato dall’intervento. Il primo giudice ha qualificato l’atto come autoannullamento, ritenendolo legittimo pur se adottato oltre il termine di dodici mesi, in ragione dell’erronea rappresentazione fornita dal Comune.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’appello principale e rigetta quello incidentale. Il superamento del limite temporale di cui all’art. 21-nonies della l. n. 241/1990 resta assorbito: la decisione si concentra sull’accertamento dei presupposti sostanziali del provvedimento.

Quanto all’indicazione dell’indirizzo, il Consiglio di Stato rileva l’ambiguità della domanda di candidatura. La scheda tecnica allegata indicava con chiarezza che l’ingresso principale dell’edificio si trovava in via Teofilo Patini e che l’immobile era adibito a centro culturale: elementi che dimostrano come la proposta non potesse riferirsi all’immobile di viale Marconi, inagibile dal 2021. Sui principi di leale collaborazione e di autoresponsabilità, codificati dall’art. 1, comma 2-bis, della l. n. 241/1990, il Ministero avrebbe dovuto esaminare non solo la domanda ma anche la documentazione allegata, così emergendo subito il contrasto interno.

La difformità dell’indirizzo non può quindi costituire fattore ostativo. Il Ministero, dopo il sopralluogo del 6 giugno 2024, non ha ritenuto tale circostanza preclusiva, ma ha avviato un ulteriore segmento istruttorio volto a verificare la proprietà pubblica dell’edificio di via Patini. Ne deriva il vizio di contraddittorietà estrinseca: il provvedimento finale ripropone come criticità la modifica dell’edificio originariamente candidato, in contrasto con la condotta procedimentale tenuta dalla stessa Amministrazione.

Sul requisito proprietario, la verificazione disposta con ordinanza collegiale ha ricostruito l’assetto del bene sulla base degli atti negoziali e dei titoli trascritti. L’atto di acquisto del 1951 comprendeva la particella su cui insiste l’edificio; l’atto notarile del 1995 menzionò solo la particella limitrofa proprio perché il Comune e il privato ritenevano la prima già di proprietà comunale. Il Collegio condivide la conclusione del Verificatore secondo cui, alla data della candidatura, l’edificio e l’area risultavano integralmente di proprietà comunale, senza residua titolarità privata: le intestazioni catastali, meramente ricognitive, non ne comprovano il contrario.

Anche la questione della verifica di interesse culturale è superata. Il Verificatore ha collocato l’ultimazione dell’edificio non prima della seconda metà del 1952, con ciò escludendo l’operatività della soglia degli edifici costruiti prima del 1952 richiamata dall’art. 8, comma 3, lett. b), punto 6, dell’avviso pubblico. Infine, la motivazione sul numero dei bambini destinatari è insufficiente, non essendo dato comprendere perché la documentazione prodotta dal Comune non basti a superare le criticità segnalate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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