Condono edilizio in area vincolata: sanabili solo gli abusi minori (TAR Sicilia n. 2355 del 12.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di terzo condono edilizio, l’art. 32, comma 27, lett. d), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, ammette la sanatoria delle opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico solo in presenza di condizioni che devono ricorrere congiuntamente: anteriorità dell’opera rispetto all’imposizione del vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, riconducibilità alle tipologie di minore rilevanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria) e parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. Non è sanabile l’abuso che abbia comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area vincolata, a nulla rilevando che il vincolo sia di natura relativa anziché assoluta. Ne deriva che, in difetto dei presupposti di legge di sanabilità, il parere della Soprintendenza assume carattere vincolato e non residua alcuno spazio per una valutazione di merito sull’impatto paesaggistico dell’opera.

Il Fatto

I ricorrenti hanno chiesto al Comune il rilascio del condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003 per un immobile residenziale a un piano fuori terra e per la tettoia di pertinenza, ultimato nel 1997 e sito in area interessata da vincolo paesaggistico. La Soprintendenza ha espresso parere negativo sull’istanza, con dichiarazione di grave danno in area di interesse paesaggistico e ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

I ricorrenti hanno impugnato la nota soprintendizia e la circolare regionale richiamata a sostegno del diniego, deducendo la mancata comunicazione del preavviso di rigetto, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’eccesso di potere e l’illegittimità della stessa circolare. Il Comune non si è costituito; si è costituita l’amministrazione regionale resistente, chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge tutti i motivi. Quanto al preavviso di rigetto, il TAR richiama la lettura coordinata degli artt. 10-bis e 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990: l’annullabilità del provvedimento è esclusa quando, per la natura vincolata dell’atto, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Il terzo periodo del comma 2, che sottrae alla sanatoria i provvedimenti adottati in violazione dell’art. 10-bis, opera solo per gli atti discrezionali, non per quelli vincolati, come nel caso in esame.

Nel merito, l’abuso consiste nella realizzazione di un immobile residenziale e della tettoia di pertinenza, con aumento di superficie e volumetria, in area vincolata per effetto del D.P.R.S. n. 3867 del 6 luglio 1967, con vincolo decorrente dal 1964. L’opera è quindi insanabile alla luce della disciplina del terzo condono.

Sul secondo motivo, il TAR ricorda che sono sanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli purché ricorrano congiuntamente le condizioni dell’art. 32, comma 27, lett. d). La giurisprudenza è costante: la natura assoluta o relativa del vincolo è indifferente, e l’abuso che ha creato nuove superfici o volumetrie non può essere sanato. La circolare regionale si limita a una fedele ricognizione della giurisprudenza costituzionale, in particolare della Corte cost. n. 252 del 19 dicembre 2022.

In assenza dei presupposti di legge, il parere della Soprintendenza è dovuto e vincolato, e non è richiesta alcuna ulteriore motivazione di merito né un dissenso costruttivo. Sul piano istruttorio è sufficiente l’indicazione della fonte del vincolo e il richiamo alla circolare, legittimo a titolo di motivazione per relationem.

Quanto al mini-condono paesaggistico di cui alla legge n. 308/2004, il TAR ribadisce che esso ha effetti solo in ambito penale, estinguendo il reato ambientale, senza incidere sul condono edilizio e sulle sanzioni amministrative. La denunciata disparità di trattamento è priva di fondamento, presupponendo l’esercizio di attività discrezionale. Il ricorso è dunque respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *