Ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario per l’accredito della Carta del docente (TAR Lazio n. 11139 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, che riconosce il diritto del docente alla Carta elettronica e condanna l’Amministrazione all’accredito, costituisce titolo esecutivo azionabile innanzi al giudice amministrativo. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, l’inerzia dell’Amministrazione legittima l’accoglimento del ricorso per ottemperanza, con la conseguente declaratoria dell’obbligo di dare esecuzione al giudicato nel termine assegnato e la nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma – Sezione Lavoro una sentenza che ne aveva accertato il diritto a fruire del beneficio economico della Carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, commi 121 e ss., della legge n. 107/2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito dell’importo per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023.
Il titolo era stato ritualmente notificato all’Amministrazione ed era passato in giudicato per mancata impugnazione. Nonostante il decorso del termine di legge, il Ministero non aveva tuttavia dato esecuzione alla pronuncia, sicché la ricorrente aveva proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta.
Il Ministero si era costituito in giudizio con memoria di stile, senza svolgere attività difensiva.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto la domanda fondata, constatando che il titolo esecutivo era stato ritualmente azionato e notificato all’Amministrazione e che risultava decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.
Dagli atti risultava per tabulas che l’Amministrazione non aveva proceduto all’esecuzione della pronuncia, nonostante la rituale messa in mora. La persistente inottemperanza integrava pertanto i presupposti per l’accoglimento del ricorso e per la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato.
Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di provvedere all’accreditamento della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati, per il valore complessivo di euro 2.500,00, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Collegio ha nominato fin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, il quale avrebbe dovuto provvedere nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta della ricorrente.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in complessivi euro 800,00, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario. La sentenza è stata infine trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente per gli eventuali seguiti.
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Nota della Redazione
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