Giudizio di rinvio poteri del giudice e vizio di motivazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3200 del 05.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di rinvio, quando la sentenza di annullamento della Corte di cassazione abbia accolto il ricorso esclusivamente per vizio di motivazione, senza enunciare alcun principio di diritto, il giudice del rinvio è investito nuovamente dell’intera vicenda processuale, in fatto e in diritto. In tale ipotesi i poteri del giudice del rinvio non incontrano il vincolo di fatto derivante dalla pronuncia rescindente, ben potendo egli valutare liberamente i fatti già accertati e indagare su altri fatti, nel rispetto delle sole preclusioni e decadenze pregresse. Il dovere di sinteticità degli atti processuali, ove non si risolva in una esposizione oscura o lacunosa o non pregiudichi l’intelligibilità delle censure, non determina l’inammissibilità dell’impugnazione. La valutazione disciplinare di una condotta lavorativa lieve, riconducibile a fattispecie tipizzate dalla contrattazione collettiva, non giustifica il recesso.

Il Fatto

Un lavoratore viene licenziato per motivi disciplinari dalla banca presso cui presta servizio. Il recesso si fonda su una contestazione relativa alla sottoscrizione di una dichiarazione di identificazione e adeguata verifica della clientela, corredata da firma apocrifa del legale rappresentante di una società terza, con ulteriori addebiti ritenuti accessori. Il lavoratore impugna il licenziamento.

Dopo l’accoglimento del reclamo in secondo grado, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 34421/2021, annulla la pronuncia per vizio di motivazione, disponendo il rinvio. Il giudice del rinvio conferma l’illegittimità del recesso, escludendo la prova del fatto contestato e qualificando la condotta residua come lieve mancanza disciplinare. La banca ricorre nuovamente per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui la ricorrente deduce la nullità della sentenza per avere il giudice del rinvio ritenuto ammissibile un ricorso in riassunzione di centosette pagine, in violazione dei canoni di chiarezza e sinteticità. Il motivo è infondato. Il giudizio sulla sinteticità va calibrato sul concreto sviluppo di ciascun grado: la sentenza rescindente aveva riscontrato una grave carenza motivazionale, sicché la Corte territoriale era stata investita nuovamente dell’intera vicenda, senza alcun principio di diritto cui attenersi.

Nel respingere l’eccezione, la Corte d’appello si era conformata alla giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 37552/21, secondo cui l’inosservanza del dovere di sinteticità può condurre all’inammissibilità dell’impugnazione solo quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure.

I motivi secondo, terzo e quarto, esaminati congiuntamente per connessione, sono infondati. La Corte ricostruisce i limiti dei poteri del giudice di rinvio: quando l’annullamento è pronunciato per violazione di diritto, il giudice deve solo uniformarsi al principio enunciato; quando è pronunciato per vizio di motivazione, egli può valutare liberamente i fatti già accertati e indagare su altri fatti, con il solo limite di non fondare la decisione sugli stessi elementi già censurati. Richiama sul punto Sez. 3, ordinanza n. 17240 del 2023 e Sezioni Unite n. 18303 del 2020.

Nel caso concreto, la sentenza rescindente si era limitata a registrare un vizio motivazionale, senza accertare alcunché di vincolante in fatto. Il giudice del rinvio ha quindi correttamente motivato su ciascun fatto, fugando i difetti riscontrati. L’accertamento così operato si sottrae al sindacato di legittimità, non essendo stata enunciata alcuna regola di diritto nella pronuncia rescindente.

Il terzo motivo, con cui si prospetta la qualificazione della banca come terzo ai sensi degli artt. 18 e 30 del d.lgs. n. 231/2007 nel testo anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 90/2017, è inammissibile, perché introduce circostanze non prospettate in sede di merito e mira a sindacare l’accertamento di fatto. Il sesto motivo, sulla valutazione complessiva degli addebiti ai fini della giusta causa, è infondato: la Corte territoriale ha accertato la carenza dei fatti contestati e ha correttamente ricondotto la condotta residua alle ipotesi disciplinari tipizzate dalla contrattazione collettiva. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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