Notifica invalida della cartella non vizia l’atto se raggiunge lo scopo (Cass. civ. Sez. V n. 3199 del 05.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
I vizi della notificazione di un atto impositivo tributario investono la sola notificazione e non l’atto notificato, sicché la cartella di pagamento non può essere annullata per il solo difetto della sua notificazione. La notificazione costituisce condizione di efficacia e non elemento costitutivo dell’atto amministrativo, in conformità all’art. 1334 cod. civ., con la conseguenza che la sua nullità, e persino la sua inesistenza, è irrilevante ove l’atto abbia raggiunto lo scopo, cioè ove il destinatario lo abbia impugnato entro il termine fissato dalla legge per l’esercizio del potere impositivo. In caso di discordanza tra la relata in possesso del notificante e quella consegnata al destinatario, rilevano le risultanze della copia in possesso del destinatario e il conflitto tra i due atti pubblici si risolve solo con la querela di falso.

Il Fatto

La società contribuente impugnava la cartella di pagamento emessa per l’anno d’imposta 1998, deducendo l’inesistenza e l’invalidità del ruolo, l’illegittimità della cartella per pretesa incompetenza dell’agente della riscossione, il difetto di motivazione e la nullità o inesistenza della notificazione.

La Commissione tributaria provinciale, dopo aver dichiarato la tardiva costituzione dell’agente della riscossione, rigettava il ricorso, ritenendo valida sia la notifica sia la motivazione della cartella. La pronuncia era confermata in appello dalla Commissione tributaria regionale, che rilevava come l’impugnazione tempestiva avesse in ogni caso sanato la nullità della notifica. La società ricorreva per cassazione con quattro motivi; resistevano l’amministrazione finanziaria e l’agente della riscossione.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi sono esaminati congiuntamente per connessione oggettiva e sono dichiarati inammissibili e comunque infondati. Sotto il profilo processuale, la Corte rileva che il vizio di motivazione è prospettato fuori dal perimetro tracciato dalle Sezioni Unite n. 8053/2014 e che il principio di autosufficienza esige la trascrizione integrale della relata di notifica, la cui omissione determina l’inammissibilità del motivo, come affermato da Cass. n. 21112/2022, nel solco di Cass. n. 1150/2019 e Cass. n. 31038/2018.

Nel merito, la Corte ribadisce che i vizi della notificazione investono la sola notificazione e non l’atto notificato: questo non può essere annullato per il solo difetto della notifica, occorrendo che il contribuente deduca vizi propri dell’atto. La notificazione è condizione di efficacia, non elemento costitutivo dell’atto impositivo, secondo la previsione dell’art. 1334 cod. civ., con la conseguenza che il vizio o persino l’inesistenza della notifica è irrilevante quando l’atto ha raggiunto lo scopo, per essere stato impugnato dal destinatario prima della scadenza del termine per l’esercizio del potere impositivo, come chiarito da Cass. n. 33175/2023.

La Corte richiama poi l’orientamento consolidato sul conflitto tra relata in possesso del notificante e relata consegnata al destinatario, risolvibile solo con la querela di falso, dovendosi far riferimento alle risultanze della copia in possesso del destinatario e verificandosi la nullità della notificazione ove in questa manchi un elemento essenziale ai sensi dell’art. 148 c.p.c. (Cass. n. 22899/2020). Il concetto di notifica inesistente è riservato a ipotesi eccezionali, quali la mancata consegna di alcun atto all’ufficiale giudiziario o l’impossibilità per questi di consegnarlo al destinatario (Cass. n. 11481/2018). La sanatoria opera ai sensi dell’art. 156 c.p.c., non potendosi pronunciare la nullità se l’atto ha raggiunto lo scopo (Cass. n. 22756/2021).

Il terzo motivo è inammissibile perché non coglie la reale ratio decidendi: la Commissione regionale ha respinto la doglianza sul diverso presupposto della notificazione quale condizione di efficacia, facendo buon governo dei principi richiamati.

Il quarto motivo, relativo alla mancata sottoscrizione della cartella e alla successiva sanatoria, è dichiarato inammissibile per il profilo del vizio di motivazione e infondato nel merito. La Corte richiama il principio secondo cui l’omessa sottoscrizione della cartella da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza dipende dalla inequivocabile riferibilità all’organo titolare del potere di emetterlo, dovendo il contribuente allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle proprie deduzioni (Cass. n. 31274/2023).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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