Riapertura del termine per la relazione-questionario sul rendiconto degli enti locali (Corte dei Conti Sez. contr. Basilicata n. 127 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’Organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali è tenuto a trasmettere alla competente Sezione regionale di controllo la relazione-questionario sul rendiconto di gestione entro il termine fissato dalla Sezione. L’omessa trasmissione nel termine assegnato non preclude, di per sé, la possibilità di adempiere successivamente. Valutate le ragioni addotte dall’Organo di revisione, la Sezione può disporre la riapertura del periodo di compilazione, ove risulti preminente l’interesse pubblico allo svolgimento delle verifiche sugli equilibri di bilancio. Tale interesse rende l’acquisizione della relazione un adempimento indefettibile e prodromico rispetto all’esercizio della funzione di controllo.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Basilicata, con una precedente deliberazione, aveva fissato al 15 ottobre 2025 il termine ultimo per l’invio, a cura degli Organi di revisione economico-finanziaria, della relazione-questionario relativa al rendiconto di gestione dell’esercizio 2024. Il termine era stato comunicato a tutti i Sindaci e i Presidenti delle Province della Regione.

Dalla consultazione del sistema informativo è emerso che l’Organo di revisione di un Comune non aveva trasmesso la relazione-questionario entro il termine, né successivamente. Inviato un sollecito, l’Organo di revisione ha chiesto la riapertura del periodo di compilazione, indicando le ragioni del mancato adempimento.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda le conseguenze dell’inadempimento dell’obbligo di trasmissione della relazione-questionario e la possibilità di un adempimento tardivo. La Sezione muove dal dato normativo dei commi 166 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 266/2005, che pongono a carico dell’Organo di revisione l’obbligo di trasmettere la relazione, compilata secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie.

La Sezione rileva che l’obbligo non è stato rispettato nel termine fissato con la precedente deliberazione e che il sollecito inviato tramite l’applicativo dedicato non ha prodotto l’adempimento. L’Organo di revisione ha tuttavia rappresentato le ragioni del ritardo e ha chiesto la riapertura del periodo di compilazione.

Il passaggio decisivo è la valutazione delle ragioni addotte. La Sezione le considera meritevoli di accoglimento, ponendo in primo piano l’interesse pubblico all’effettuazione delle verifiche previste dal quadro normativo. Tali verifiche mirano a tutelare, in prospettiva statica e dinamica, gli equilibri di bilancio nell’interesse della comunità amministrata.

L’acquisizione delle relazioni redatte dagli Organi di revisione costituisce, per la Sezione, un adempimento indefettibile e prodromico rispetto allo svolgimento del controllo. La funzione di verifica non può essere esercitata senza il documento che ne rappresenta il presupposto conoscitivo. È questa la ragione che giustifica la riapertura del termine, nonostante il decorso del periodo stabilito.

La Sezione delibera così di comunicare al Sindaco e all’Organo di revisione richiedente che la relazione sul rendiconto dell’esercizio 2024 potrà essere inviata, esclusivamente tramite la piattaforma “Questionari Finanza Territoriale”, entro il 18 novembre 2025. La riapertura del periodo di compilazione è disposta contestualmente alla comunicazione della deliberazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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