Impossibile l’obbligo di rendiconto per beni non custoditi (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 240 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale in capo al consegnatario di beni comunali quando la gestione non abbia ad oggetto beni mobili o materie rispetto ai quali sussista il debito di custodia disciplinato dagli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924. La qualificazione formale del prospetto secondo il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996 non è sufficiente a radicare l’obbligo di resa, che presuppone la riconducibilità della gestione al paradigma sostanziale del conto del consegnatario. In difetto di tale presupposto il giudizio di conto è improcedibile, con conseguente restituzione degli atti all’ente locale interessato.

Il Fatto

La vicenda riguarda un conto giudiziale reso da un agente contabile di un Comune per l’esercizio finanziario 2022. Il conto è stato qualificato come conto del consegnatario e presentato su un prospetto che riproduce il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996.

La questione approda davanti alla Sezione giurisdizionale regionale perché occorre stabilire se, rispetto alla gestione oggetto del rendiconto, sussistesse effettivamente un obbligo di resa del conto. La Procura regionale ha concluso per l’improcedibilità del conto.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla natura sostanziale dell’istituto. Il conto del consegnatario non si identifica con la veste formale del prospetto utilizzato. Il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996 è il modulo contabile previsto per la gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, ma il suo impiego non trasforma automaticamente in conto di consegnatario una gestione che non ne possiede i connotati.

Il Collegio rileva che la gestione sottoposta al giudizio non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, Regolamento di contabilità generale applicabile agli enti locali per il richiamo dell’art. 93 TUEL. È proprio il debito di custodia a costituire il fondamento sostanziale dell’obbligo di resa del conto.

La conclusione della Procura regionale viene condivisa e confortata dalla giurisprudenza contabile richiamata, che la Corte ritiene conforme al proprio orientamento. Le pronunce citate — tra cui questa Sezione con la n. 217/2018, la Sez. Abruzzo con le nn. 89 e 102/2015, la Sez. Toscana con le nn. 60 e 61/2016, la Sez. Friuli-Venezia Giulia con la n. 17/2014 e la Sez. Calabria con la n. 323/2013 — escludono che, con riguardo ai beni suddetti, sia configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale.

Da tale premessa discende l’improcedibilità del giudizio e, come effetto conseguente, la restituzione degli atti all’ente locale interessato. La Corte non si pronuncia sulle spese, stante il tipo di pronuncia adottato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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