Cessata materia del contendere e spese compensate in riliquidazione pensione militare (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 379 del 05.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la declaratoria di cessata materia del contendere non comporta automaticamente la condanna dell’INPS alle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale. Tale principio, pur fondato sulla fondatezza delle ragioni iniziali della parte ricorrente e prescindente dalle sopravvenienze di fatto, non opera quando la tesi dell’istituto è stata accolta, per un lungo arco temporale, da una parte non irrilevante della giurisprudenza contabile. In tale ipotesi l’indirizzo contrario alla pretesa attorea può ritenersi recessivo soltanto alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Riunite in sede di risoluzione di questioni di massima, con conseguente compensazione delle spese.

Il Fatto

Il ricorrente, militare in quiescenza, ha adito la Corte dei conti chiedendo la riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Costituitosi in giudizio, l’INPS ha rappresentato di aver già riliquidato d’ufficio la prestazione applicando il 2,44 per cento, concludendo per la cessata materia del contendere. Il ricorrente, con successiva memoria, ha preso atto del riconoscimento intervenuto in corso di causa, chiedendo tuttavia la condanna dell’istituto alle spese secondo il principio della soccombenza. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico rileva anzitutto che, nelle more del giudizio, la prestazione pensionistica domandata con l’atto introduttivo è stata liquidata. Su tale presupposto dichiara la cessata materia del contendere: la sopravvenuta soddisfazione della pretesa attorea esclude, sul piano sostanziale, la persistenza dell’interesse alla decisione.

La questione residua riguarda le spese di lite. Il ricorrente invoca la condanna dell’INPS in applicazione del principio della cosiddetta soccombenza virtuale, valorizzando il fatto che il provvedimento satisfattivo è intervenuto solo in corso di causa e dopo la proposizione della domanda giudiziale.

La Corte respinge questa impostazione. Richiamando Cass. civ. Sez. VI, ord. 21 gennaio 2021, n. 1098, ricorda che la pretesa alla liquidazione delle spese fondata sulla soccombenza virtuale va intesa come fondatezza delle ragioni iniziali delle parti e prescinde dalle sopravvenienze di fatto che abbiano determinato la cessazione della materia del contendere. Il criterio, dunque, non si esaurisce nel dato cronologico dell’intervento satisfattivo.

Nel caso concreto, la tesi dell’INPS contraria all’applicazione tout court dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 anche nei confronti dei militari posti in quiescenza con oltre venti anni di servizio è stata accolta, per un lungo arco temporale, da una parte non irrilevante della giurisprudenza contabile. Tale indirizzo può ritenersi ormai recessivo soltanto alla luce dei principi di diritto affermati, in sede di risoluzione di questioni di massima, dalle Sezioni Riunite con le sentenze nn. 1/2021/QM e 12/2021/QM.

Ne deriva che la condanna dell’istituto alle spese non trova accoglimento. La Corte dichiara pertanto la cessata materia del contendere, compensa le spese di lite e nulla dispone per le spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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