Tassa di soggiorno, difetto di giurisdizione contabile e non luogo a provvedere (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 104 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Spetta al giudice tributario, e non al giudice contabile, la giurisdizione sulle controversie relative alla tassa di soggiorno. Ne consegue che il giudice contabile, adito dalla Procura regionale con istanza di fissazione di un termine perentorio per la resa del conto giudiziale del soggetto che ha gestito la riscossione dell’imposta, deve dichiarare il difetto di giurisdizione e il conseguente non luogo a provvedere. Il principio si applica anche quando l’istanza sia stata proposta ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile e il conto non sia stato depositato.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al giudice monocratico designato la fissazione di un termine perentorio per la presentazione del conto giudiziale relativo alla gestione dell’imposta di soggiorno spettante a un Comune, in relazione all’esercizio finanziario 2018. L’istanza riguardava il gestore di una struttura ricettiva, qualificato come agente contabile addetto alla riscossione del tributo, unitamente alla richiesta di una sanzione patrimoniale per la grave e ingiustificata omissione.
Con decreto il giudice aveva fissato il termine per la resa del conto. Il Comune ha comunicato la nomina del responsabile del procedimento. Il conto non è stato presentato. Il Pubblico ministero, in camera di consiglio, si è rimesso alle valutazioni dell’organo giudicante.
La Motivazione della Corte
La decisione muove da un dato sopravvenuto, richiamato in apertura di motivazione: la Cassazione a sezioni Unite, con l’ordinanza n. 1527/2026 depositata il 23 gennaio 2026, ha affermato che in materia di tassa di soggiorno sussiste la giurisdizione del giudice tributario.
Il Collegio prende atto di tale statuizione e ne trae la conseguenza sul piano della giurisdizione. Se la materia appartiene al giudice tributario, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti non può pronunciarsi sull’istanza di fissazione del termine per la resa del conto, né adottare i provvedimenti conseguenti.
Il ragionamento è confortato da ulteriori richiami: la Prima Sezione Centrale di Appello e il decreto n. 1/2026 del 2 marzo 2026 della Seconda Sezione Centrale di Appello. Da tali pronunce il giudice desume la necessità di addivenire alla declaratoria di non luogo a provvedere.
La conclusione non investe il merito della pretesa, né l’obbligo di resa del conto, ma si arresta al piano della giurisdizione. Su di essa si fonda il difetto che preclude ogni ulteriore esame. Il dispositivo, coerente, dichiara il non luogo a provvedere e nulla per le spese, in ragione del principio affermato dalle Sezioni Unite.
Resta ferma la possibilità, per il soggetto competente, di rivolgersi al giudice tributario, titolare della giurisdizione secondo l’orientamento recepito.
Nota della Redazione
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