Disapplicazione dell’art. 485 d.lgs. n. 297/1994 e onere di allegazione della discriminazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10724 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La verifica della discriminazione ai sensi della Clausola 4 dell’Accordo quadro recepito dalla Direttiva n. 99/70/CE, in materia di riconoscimento dell’anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi immessi in ruolo, deve essere effettuata in concreto: il giudice è tenuto a disapplicare l’art. 485 d.lgs. n. 297/1994 solo ove l’anzianità risultante dall’applicazione dei criteri legali, inclusa la regola di favore di cui all’art. 489 d.lgs. n. 297/1994, sia inferiore a quella spettante al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato. Il ricorrente che invoca il principio di non discriminazione ha l’onere di allegare e provare la durata effettiva dei rapporti a termine, non potendo limitarsi a richiedere il riconoscimento integrale dell’anzianità maturata nel preruolo.
Il Fatto
Un docente, dopo aver svolto numerosi contratti a tempo determinato dal 1978 al 2007, era stato immesso in ruolo nel 2008, ma nel 2009 era stato dispensato dal servizio per mancato superamento del periodo di prova, con conseguente cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento. Successivamente, nel 2012, era stato reimmesso in ruolo quale vincitore di concorso e nel 2015 collocato a riposo.
Il lavoratore aveva rivendicato il riconoscimento dell’intera anzianità di servizio preruolo ai fini della ricostruzione della carriera, contestando altresì la legittimità della dispensa del 2009 e della cancellazione dalle graduatorie, nonché chiedendo il risarcimento del danno da reiterazione di contratti a termine. La Corte d’Appello aveva rigettato il gravame, negando la sussistenza di una discriminazione e l’esistenza di un abuso nella reiterazione, ritenendo le stabilizzazioni intervenute idonee a sanare l’illecito. Avverso tale decisione il docente proponeva ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando un difetto di specificità nella tipizzazione dei vizi denunciati, non riconducibili alle categorie dell’art. 360 c.p.c., e la mancata trascrizione degli atti processuali richiesta dagli artt. 366, n. 6 e 369, n. 4 c.p.c.
In particolare, con riguardo al motivo concernente la violazione della Clausola 4, la Corte ha escluso che la sentenza impugnata avesse contraddetto i principi enunciati da Cass. n. 22558/2016 e Cass. n. 31149/2019, avendo la Corte territoriale correttamente applicato il criterio dell’accertamento in concreto della discriminazione. Il rigetto della domanda era fondato, infatti, sulla mancata allegazione della durata effettiva dei rapporti precari, circostanza che integra un giudizio di fatto non censurabile per violazione di legge.
Quanto alla contestazione sulla dispensa dal servizio e sulla cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento, la Corte ha evidenziato come la disciplina applicabile, contenuta nell’art. 10, comma 3, lett. b), del DM 8 aprile 2009, escluda dall’iscrizione coloro che siano stati dispensati per persistente insufficiente rendimento. Il Collegio ha precisato che tale disposizione, avente natura non regolamentare, non è direttamente interpretabile dalla Cassazione, con la conseguenza che l’unica censura proponibile avrebbe dovuto riguardare le regole di ermeneutica degli atti amministrativi, non proposta dal ricorrente.
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Nota della Redazione
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