Testimonianza del lavoratore e compensazione contributiva tra gestioni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14529 del 16.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella causa tra ente previdenziale e datore di lavoro per il pagamento di contributi omessi non sussiste incapacità a testimoniare del lavoratore, difettando un interesse giuridico attuale e concreto che lo legittimi ad intervenire in giudizio, non ravvisabile nell’interesse di mero fatto a che la controversia venga decisa in un certo modo, in coerenza con l’esclusiva titolarità del credito contributivo in capo all’ente. La violazione dell’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione, è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata, non già quando oggetto di censura sia la valutazione delle prove proposte dalle parti. Non trova ingresso la compensazione atecnica tra i contributi dovuti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e quelli versati alla Gestione separata, vertendosi in un rapporto trilaterale tra Istituto di previdenza, datore di lavoro e prestatore di lavoro, con la diversità delle gestioni in cui confluiscono i differenti contributi: eventuali eccedenze possono dar vita ad un indebito suscettibile di ripetizione, ma non ad una posta contabile da regolare con la compensazione impropria.
Il Fatto
A seguito di accertamento ispettivo, l’INPS contestava al datore di lavoro e al liquidatore di una società di gestione di un istituto scolastico la sussistenza dei requisiti della subordinazione con riguardo ai contratti di lavoro del personale docente, formalmente assunto come collaboratore coordinato e continuativo, e calcolava i contributi in base al CCNL Scuole Laiche Private in luogo del CCNL Filins applicato dall’azienda. Il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente e della società, riconoscendo la prescrizione per alcune mensilità. La Corte d’appello, in parziale riforma, dichiarava il diritto alla compensazione tra la contribuzione dovuta e quella già versata alla Gestione separata per i lavoratori interessati.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo di ricorso, relativo alla dedotta incapacità dei testi dell’INPS a deporre ex art. 246 c.p.c., richiamando il principio affermato dalla recente giurisprudenza di legittimità. L’incapacità si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio. Tale interesse non si identifica con l’interesse di mero fatto a che la controversia venga decisa in un certo modo, pendente fra altre parti. Con specifico riferimento al lavoratore nel giudizio tra ente previdenziale e datore di lavoro, è stato escluso che possa configurarsi la sua incapacità a testimoniare, difettando un interesse giuridico attuale e concreto che lo legittimi ad intervenire, in coerenza con l’esclusiva titolarità del credito contributivo in capo all’INPS.
Il secondo motivo, concernente la qualificazione del rapporto come subordinato ai sensi dell’art. 2094 c.c., è stato ritenuto infondato: la sentenza impugnata non ha operato alcuna inversione dell’onere probatorio, avendo correttamente affermato che l’onere gravava sull’ente impositore. La restante doglianza è stata ricondotta ad una inammissibile richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio, attività riservata al giudice di merito, le cui conclusioni non sono sindacabili in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
Il terzo motivo, riguardante l’applicazione del CCNL, è stato dichiarato inammissibile per non avere colto la ratio decidendi: l’applicazione del contratto collettivo discende quale conseguenza logica dalla qualificazione subordinata del rapporto, operata dal giudice di merito con valutazione incensurabile in sede di legittimità.
Accogliendo il ricorso incidentale dell’INPS, la Corte ha invece cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva riconosciuto la compensazione atecnica tra i contributi dovuti al FPLD e quelli versati alla Gestione separata. Richiamando il proprio orientamento, il Collegio ha ribadito che si verte in un rapporto trilaterale tra Istituto di previdenza, datore di lavoro e prestatore di lavoro, con la diversità delle gestioni in cui confluiscono i versamenti dei differenti contributi: eventuali eccedenze possono dar vita ad un eventuale indebito suscettibile di ripetizione, ma non alla creazione di una posta contabile da regolare con la compensazione impropria.
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Nota della Redazione
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