La stabilizzazione nel ruolo “sana” il danno da precarizzazione se la censura è dedotta come omesso esame (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10726 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La censura di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando il fatto dedotto non presenta carattere di decisività certa e non meramente probabile, ossia quando il suo esame non sarebbe comunque idoneo a determinare un esito diverso della controversia. È altresì inammissibile laddove il fatto sia stato comunque esaminato, seppur implicitamente, dalla sentenza impugnata. La critica all’efficacia “sanante” della stabilizzazione in ruolo wa riguarda l’apprezzamento delle conseguenze giuridiche di una situazione di fatto, non può essere dedotta come vizio motivazionale, ma deve essere prospettata come errore di diritto, con l’indicazione specifica delle disposizioni violate. Ne consegue che l’immisione in ruolo, intervenuta prima della decisione, è idonea a far venire meno il danno “presunto” da precarizzazione, salva la prova di danni ulteriori e diversi.
Il Fatto
La lavoratrice, impiegata come assistente amministrativa con contratti a termine, aveva ottenuto dal Tribunale il risarcimento del danno per l’illegittima reiterazione di contratti a termine, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001. La Corte d’Appello, riformando la sentenza, aveva rigettato la domanda, ritenendo che l’intervenuta immissione in ruolo della lavoratrice, avvenuta il 1/9/2018, avesse efficacia “sanante” dell’illecito, assorbendo il danno “presunto” da precarizzazione e non essendo stati allegati danni ulteriori e diversi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il ricorso, articolato in un unico motivo, con il quale la lavoratrice deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo sotto due profili: la mancata valutazione di due supplenze aggiuntive (aa.ss. 2016/17 e 2017/18) e l’erronea applicazione del principio dell’efficacia “sanante” della stabilizzazione.
Con riferimento al primo profilo, la Corte ha rilevato che la decisione impugnata aveva comunque preso in esame la circostanza, affermando che i contratti annuali erano solo tre. La doglianza, pertanto, non poteva configurarsi come un omesso esame, ma si risolveva nella contestazione della valutazione del materiale istruttorio. Inoltre, la dedotta decisività del fatto era inficiata dalla natura dei contratti, stipulati fino al 30 giugno, e quindi non computabili ai fini della verifica dell’abuso, essendo la loro valutazione diversa affidata a una deduzione di tipo indiziario.
Quanto al secondo profilo, la Suprema Corte ha chiarito che la censura non era riconducibile al vizio di omesso esame di un fatto storico, ma si sostanziava in una critica alla valutazione giuridica della stabilizzazione, ovvero in una censura di error in iudicando. Tale critica, per essere ammissibile, avrebbe dovuto essere prospettata indicando le specifiche norme violate, adempimento non compiuto dalla ricorrente.
La Corte ha infine precisato che l’immisione in ruolo, essendo intervenuta in corso di causa, è comunque idonea a far venire meno il danno “presunto” da precarizzazione, trovando applicazione il principio secondo cui la stabilizzazione sana l’illecito, salva la prova di un pregiudizio ulteriore e diverso. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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