Improcedibilità dell’appello e udienza cartolare: necessaria verifica della notifica (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 252 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello, ove il giudice disponga la sostituzione dell’udienza di discussione con il deposito di note scritte ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c., tale sostituzione è ammissibile a condizione che non riguardi l’udienza nella sua integralità e che, qualora l’iter processuale richieda chiarimenti in base alla situazione concreta, il momento di confronto dialogico tra le parti e il giudice sia recuperato in funzione del principio del contraddittorio. In caso di mancata costituzione dell’appellato, il giudice non può dichiarare l’improcedibilità del gravame per il mancato deposito della prova della notifica senza prima verificare l’esistenza e la regolarità della notifica stessa, dovendo a tal fine formulare richiesta di esibizione e rinviare ad altra udienza. La decisione della causa nel merito nonostante il mancato deposito delle note, senza la previa adozione dei provvedimenti contemplati dall’art. 127-ter c.p.c., integra un vizio di nullità della sentenza, afferente al concreto dispiegarsi del contraddittorio.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte di una lavoratrice, della sentenza del Tribunale di Viterbo che aveva rigettato la sua domanda volta all’inserimento nella graduatoria permanente ATA a 24 mesi. La Corte d’Appello di Roma, disposta la trattazione scritta ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c., dichiarava l’improcedibilità dell’appello, non avendo l’appellante ottemperato all’invito di depositare la prova della notifica del gravame nei confronti delle parti rimaste contumaci.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, prendendo le mosse dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 17603 del 2025, alla cui motivazione il Collegio integralmente si riporta. Tale pronuncia ha stabilito che, nel processo del lavoro, il provvedimento con cui il giudice sostituisce l’udienza di discussione con il deposito di note scritte è ammissibile solo a condizione che la sostituzione non riguardi la fase processuale nella sua integralità e che, ove l’iter processuale richieda chiarimenti, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio.
La Corte ha quindi rilevato che la decisione della Corte territoriale si è posta in contrasto con tali principi, avendo definito il processo in un’unica udienza cartolare, cagionando una lesione del principio del contraddittorio, del diritto di difesa e del giusto processo. Infatti, la Corte d’Appello aveva fissato direttamente l’udienza cartolare con invito al deposito delle notifiche, definendo il giudizio in tale unica udienza e dichiarando l’improcedibilità del gravame, nonostante il deposito di note in cui veniva richiesta la decisione.
Ad avviso del Collegio, nel caso di specie non vengono in rilievo i principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 20604 del 2008, in quanto non è in discussione la possibilità di disporre una rinotifica dell’atto di gravame per mancata effettuazione nei termini di legge, ma piuttosto la necessità di fissare una nuova udienza al solo fine di verificare la tempestività e ritualità delle notifiche che la parte appellante assume di aver già effettuato. Tale orientamento si pone in consonanza anche con il precedente di Cass. n. 15311/2023, secondo cui il giudice non può dichiarare l’improcedibilità del gravame senza prima verificare l’esistenza e la regolarità della notifica, dovendo richiederne l’esibizione e rinviare a tal fine ad altra udienza.
La sentenza impugnata, non conformandosi a tali principi, è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, che dovrà verificare la ritualità e tempestività delle notifiche del gravame nel contraddittorio tra le parti.
Nota della Redazione
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