Improcedibile il ricorso senza relata di notifica della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. I n. 4285 del 19.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il mancato deposito, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., della copia della relata di notificazione della sentenza impugnata determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione, rilevabile anche d’ufficio. Tale rilievo è giustificato dalla necessità di verificare la tempestività dell’impugnazione e il conseguente formarsi del giudicato, trattandosi di questione di rito relativa ai requisiti di procedibilità della domanda. L’improcedibilità non opera quando la relata risulti comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dalla parte controricorrente o acquisita mediante istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, ovvero quando la legge ricolleghi la decorrenza del termine a comunicazioni doverose della cancelleria, o ancora quando la notificazione si sia perfezionata entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza.

Il Fatto

La ricorrente aveva convenuto in giudizio la banca per il risarcimento dei danni derivanti da operazioni compiute dal coniuge, dal quale era separata, sul conto corrente a lei intestato in regime di separazione dei beni. Il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda, escludendo la responsabilità dell’istituto in ragione di alcune deleghe rilasciate in epoca antecedente ai fatti e dell’affidamento incolpevole ingenerato nel personale bancario.

La Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello, aveva dichiarato l’illiceità della condotta della banca, ritenendo nulla la delega generale ad operare, ma aveva respinto la domanda risarcitoria per genericità e indeterminatezza del relativo quantum. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza; la banca ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale denunciava la violazione del giudicato interno: la Corte territoriale, pur non essendo stata impugnata sul punto la statuizione di rigetto dell’eccezione di nullità della citazione, aveva pronunciato sulla medesima eccezione respingendo la domanda. La ricorrente censurava inoltre la valutazione di genericità della domanda, assumendo di aver indicato specificamente le singole operazioni.

La Corte ha però rilevato un vizio preliminare e assorbente: la ricorrente non ha prodotto la relata di notificazione della sentenza impugnata, con conseguente improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ.

Richiamando il proprio orientamento, la Corte ha precisato che l’omesso deposito della relata comporta l’improcedibilità, salvo che essa risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla controricorrente o acquisita mediante istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio (Cass. n. 27833/2024). Il rilievo è esercitabile anche d’ufficio, senza necessità di stimolare il contraddittorio, trattandosi di questione attinente ai requisiti di procedibilità della domanda (Cass. n. 27313/2024; Sezioni Unite n. 21349/2022).

Nel caso concreto la ricorrente non ha attestato, nel ricorso né nella nota di deposito, di aver depositato la relata, che non risulta prodotta nemmeno dalla controricorrente. La Corte ha aggiunto che il ricorso, notificato a mezzo spedizione postale il 15.6.2021, è stato proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non risultando rispettata neppure la prova di resistenza.

L’improcedibilità del ricorso principale ha esonerato la Corte dall’esame del ricorso incidentale condizionato. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con condanna al pagamento della somma liquidata in dispositivo e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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