Cronotachigrafo non funzionante: responsabilità del vettore e presunzione di colpa (Cass. civ. Sez. II n. 1862 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di violazioni delle disposizioni sul cronotachigrafo, l’art. 174 del Codice della Strada opera un rinvio formale alle fonti europee, sicché le infrazioni al Regolamento CE n. 561/2006 rilevano come infrazioni del Codice della Strada. Il datore di lavoro dei conducenti risponde per fatto proprio, per inadempimento degli obblighi direttamente gravanti su di esso, e in via solidale per le violazioni commesse dai dipendenti. La circolazione con cronotachigrafo non funzionante integra un illecito che vede come soggetto attivo il titolare della licenza o dell’autorizzazione, con posizione distinta da quella del conducente. Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 689/1981, la coscienza e volontà della condotta si presume e grava sul trasgressore l’onere di provare l’assenza di colpa.
Il Fatto
Una società esercente attività di trasporto proponeva opposizione, dinanzi al Giudice di pace, avverso il verbale di contestazione elevato dalla Polizia stradale per la violazione dell’art. 174, comma 8, del Codice della Strada. Il conducente di un autobus, dipendente della società, aveva violato le prescrizioni del Regolamento CE n. 561/2006: nella giornata lavorativa considerata risultavano solo dodici minuti di pausa a fronte di oltre sei ore di lavoro.
La società deduceva che si trattava di un errore involontario dell’autista nell’uso della carta tachigrafica, a essa non imputabile. Rigettata l’opposizione in primo grado, il Tribunale confermava la decisione in appello. La società ricorreva quindi per cassazione con quattro motivi; la Prefettura non svolgeva attività difensiva.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo lamentava l’omessa pronuncia del Tribunale sull’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Il Collegio lo ha dichiarato infondato: il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando manchi qualsiasi decisione su un capo di domanda o eccezione. Nella specie il Tribunale aveva esaminato i motivi di opposizione e ritenuto integrata la violazione contestata, con una motivazione che consentiva di seguirne il percorso logico-giuridico. Inammissibile, inoltre, la doglianza ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., poiché il Tribunale aveva confermato la decisione di primo grado sulla base della stessa motivazione.
I motivi dal secondo al quarto, trattati congiuntamente, sono stati giudicati infondati nel merito. La Corte ha ricostruito il sistema: l’art. 10 del Regolamento CE n. 561/2006 pone le imprese di trasporto come responsabili delle infrazioni commesse dai conducenti, mentre l’art. 174 del Codice della Strada prevede per i datori di lavoro una responsabilità per fatto proprio — per inadempimento degli obblighi direttamente gravanti su di essi — che si aggiunge a quella solidale per le violazioni dei dipendenti.
Le posizioni del proprietario e del conducente non coincidono. Per la fattispecie di circolazione con cronotachigrafo non funzionante, esse configurano un concorso di persone ai sensi dell’art. 5 della legge n. 689/1981, e non una responsabilità solidale ex art. 6. Il titolare dell’autorizzazione risponde quando il veicolo inizi la circolazione con il tachigrafo già non funzionante, perché deve vigilare sulle condizioni prescritte dalla legge, oppure quando il guasto si verifichi durante la circolazione e sia a lui rimproverabile.
La Corte ha ribadito che il guasto dovuto al caso fortuito non basta a escludere la colpa: l’ignoranza incolpevole è configurabile solo se si dimostri il rispetto dell’ordinaria diligenza, consistente nel controllo costante del funzionamento del cronotachigrafo e nel controllo preventivo a ogni messa in circolazione. Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 689/1981, la norma pone una presunzione di colpa a carico di chi ha commesso il fatto, con onere di provare l’assenza di colpa. La società non aveva allegato alcun elemento positivo idoneo a dimostrare l’errore incolpevole; irrilevante, pertanto, la prova testimoniale richiesta. Il ricorso è stato rigettato, con sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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