Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Piemonte n. 1457 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, Sezione Lavoro, che abbia condannato l’amministrazione al pagamento di somme in favore del ricorrente. Nel rito amministrativo, la conformità all’originale del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022, è sufficiente, essendo venuta meno la spedizione in forma esecutiva a decorrere dal 28.02.2023. Il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza. Il commissario ad acta non incontra il limite delle proprie ordinarie attribuzioni e può delegare l’incarico a qualunque soggetto idoneo, anche di altro Dipartimento, a prescindere dai rapporti gerarchici.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al fine di ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a corrispondere il risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti di lavoro a termine, nella misura pari a 4 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r., oltre interessi. La sentenza è stata notificata in data 23.07.2025 e non risulta ottemperata.

La ricorrente chiede l’ordine di pagamento delle somme liquidate in suo favore, in linea capitale e per interessi, oltre alla nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale. La causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva la sussistenza dei presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022, in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, dello stesso decreto, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28.02.2023.

Il titolo è stato notificato a mezzo di posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Non vi è contestazione sull’omessa ottemperanza.

Il Collegio ordina pertanto all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine nomina sin d’ora un commissario ad acta, con facoltà di delega.

Sul punto la sentenza chiarisce che l’esercizio del potere conferito al commissario non incontra il limite delle sue ordinarie attribuzioni e funzioni all’interno dell’amministrazione di appartenenza, potendo essere nominato commissario un qualunque soggetto pubblico, e financo privato, con competenze adeguate. La facoltà di delega può dunque essere esercitata a favore di qualunque soggetto ritenuto idoneo, a prescindere dai rapporti gerarchici e dalle attribuzioni dei vari uffici, anche di altro Dipartimento, al fine di evitare che le modifiche delle competenze interne costituiscano ulteriore motivo di ritardo.

Il commissario potrà impiegare i capitoli di spesa destinati o qualsiasi altro capitolo disponibile, e se necessario fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Il compenso del commissario è compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza. Le spese processuali sono poste a carico del Ministero, liquidate con distrazione in favore dei procuratori antistatari, ridotte per l’obiettiva semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva. Il Collegio dispone infine l’invio di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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