Parere sfavorevole per carenza di motivazione sull’acquisto di partecipazione indiretta (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 178 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’esercizio del controllo preventivo sugli atti deliberativi di acquisizione di partecipazioni societarie, anche indirette, l’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 impone all’amministrazione un onere di motivazione analitica in ordine alle ragioni e finalità della scelta, alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e alla preferibilità della gestione diretta o esternalizzata del servizio. Tale onere non è soddisfatto quando manca una valutazione comparativa, anche di sintesi, tra i costi della gestione in house e i costi dell’affidamento a terzi o i corrispettivi dei gestori attuali. La carenza di tale quadro economico di raffronto è assorbente degli ulteriori profili critici e giustifica il parere sfavorevole della Sezione regionale di controllo, pur in assenza di affidamento contestuale del servizio.
Il Fatto
Il Comune istante ha sottoposto alla Sezione regionale di controllo la deliberazione del proprio consiglio comunale con cui autorizza l’acquisizione di una partecipazione indiretta in una società attiva nel settore dei rifiuti urbani, tramite il gestore del servizio idrico integrato di cui è socio. L’operazione è promossa da quest’ultimo e mira all’aggregazione delle gestioni in house dei rifiuti su scala metropolitana.
Alla deliberazione sono allegati il piano industriale, relazioni di valutazione del capitale economico, una fairness opinion, un benchmark territoriale, lo statuto della società target e lo schema di patto parasociale. La richiesta di parere è pervenuta alla Sezione unitamente a quelle di numerosi altri comuni sulla medesima operazione societaria, trattate in via collegiale congiunta.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla qualificazione del controllo: l’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dalla legge n. 118/2022, configura una peculiare attività di controllo i cui parametri sono la sostenibilità finanziaria e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. Oggetto del sindacato è l’atto deliberativo e la sua motivazione.
Nel caso concreto l’acquisizione della partecipazione indiretta non prevede l’affidamento contestuale del servizio di gestione dei rifiuti. Il piano industriale prospetta però un’espansione pluriennale dei comuni serviti e un incremento degli abitanti raggiunti, con un affidamento del servizio previsto già dal 2026 e una crescita progressiva della quota di partecipazione del gestore per effetto di nuovi conferimenti, in attuazione di un accordo di investimento non allegato.
Su tale premessa la Sezione applica il proprio consolidato orientamento: l’onere di motivazione analitica che grava sul comune non è soddisfatto quando manca del tutto una valutazione comparativa di carattere quantitativo tra il modello in house providing e l’esternalizzazione del servizio tramite acquisto sul mercato.
Il provvedimento in esame — si rileva — non contiene alcun quadro economico di confronto rispetto all’ipotesi di esternalizzazione, né una valutazione comparativa, anche di sintesi, dei costi del servizio da gestire in house rispetto ai costi dei gestori attuali o ai costi stimati di un progetto da porre a base di gara. L’assenza è confermata anche nel punto specificamente dedicato alle ragioni e finalità della scelta e negli allegati.
Richiamata la deliberazione n. 130/2025/PASP del 3 giugno 2025, che ha ritenuto insuperabili e assorbenti le carenze motivazionali in ordine alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e all’analisi dell’alternativa tra gestione diretta ed esternalizzata, la Sezione conclude che tali lacune assorbono ogni ulteriore profilo critico. Esprime pertanto parere sfavorevole, disponendo la trasmissione al sindaco e la pubblicazione sul sito istituzionale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.