Il giudice tributario deve sospendere il processo sulle sanzioni in attesa del giudicato sull’accertamento (Cass. civ. Sez. 5 n. 8266 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la causa avente ad oggetto l’atto di irrogazione delle sanzioni è pregiudicata da quella concernente l’avviso di accertamento che ne costituisce il presupposto, atteso il rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra i due giudizi. Ne consegue che il giudice, anziché decidere nel merito, deve disporre la sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ. in attesa della definizione, con sentenza passata in giudicato, della causa pregiudiziale. L’efficacia riflessa del giudicato esterno, infatti, non può attribuirsi a decisioni non definitive, con la conseguenza che la sentenza resa sul giudizio pregiudicato in base a una pronuncia ancora impugnabile è viziata e va cassata con rinvio.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate, in adesione a un PVC della Guardia di Finanza, notificava a una società e ai suoi soci gli avvisi di accertamento e i conseguenti atti di irrogazione di sanzioni, relativi a operazioni ritenute oggettivamente e soggettivamente inesistenti. La società impugnava gli atti di irrogazione per vizi propri e derivati, evidenziando l’illegittimità degli avvisi di accertamento, separatamente impugnati.
La CTP accoglieva il ricorso, facendo leva sull’annullamento degli avvisi di accertamento disposto con precedenti sentenze. L’Ufficio proponeva appello, rigettato dalla CGT di secondo grado, la quale riteneva la sentenza di primo grado puntualmente motivata e fondata sulla documentazione prodotta. Avverso tale pronuncia l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha scrutinato congiuntamente i primi due motivi, ritenuti fondati, dichiarando assorbito il terzo. Il primo motivo ha censurato la mancata sospensione del processo, in presenza di un evidente nesso di pregiudizialità tra il giudizio avente ad oggetto gli atti di irrogazione e quello concernente gli avvisi di accertamento. La CGT avrebbe dovuto attendere la definizione dei giudizi presupposti, considerato che gli atti sanzionatori riposano sugli avvisi di accertamento, presupponendone la legittimità.
Il secondo motivo ha invece dedotto il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata, la quale si sarebbe limitata a riprodurre testualmente le motivazioni delle sentenze d’appello — già cassate con rinvio dalla stessa Suprema Corte per il medesimo vizio — senza alcuna autonoma valutazione.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in tema di contenzioso tributario, deve essere cassata con rinvio la sentenza che decida la causa pregiudicata in base a una decisione non ancora passata in giudicato della causa pregiudiziale, dovendosi sospendere il processo ex art. 295 cod. proc. civ., atteso che i principi del giudicato esterno consentono di attribuire efficacia riflessa alle sole sentenze definitive, richiamando Cass. n. 331 del 2021.
Pertanto, la sentenza impugnata, che aveva deciso il merito senza disporre la sospensione, è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese, comprese quelle del grado.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.