Esenzione IMU e mere difese del Comune sulla dimora abituale (Cass. civ. Sez. 5 n. 12226 del 01.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esenzione IMU per abitazione principale, le difese con cui l’ente impositore deduce l’assenza del requisito della dimora abituale costituiscono mere difese, e non eccezioni in senso stretto, poiché mirano a negare la ricorrenza dei fatti costitutivi dell’agevolazione e non introducono nuovi fatti impeditivi od estintivi, restando escluse dal divieto di nova in appello di cui all’art. 57 d.lgs. n. 546/1992. Non ricorre il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. quando la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione del motivo di impugnazione, dovendosi ritenere tale vizio sussistente solo in caso di completa omissione di decisione su un punto indispensabile per la soluzione del caso concreto. Il ricorso per cassazione che deduca la violazione di legge senza confrontarsi con l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile ai sensi dell’art. 366, n. 4, c.p.c.
Il Fatto
La contribuente impugnava gli avvisi di accertamento IMU per le annualità dal 2016 al 2019 relativi a un appartamento in Roma, invocando l’esenzione per abitazione principale in quanto ivi aveva la dimora abituale e la residenza anagrafica. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava il ricorso per mancata prova della residenza anagrafica; la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio rigettava l’appello ritenendo invece non provata la dimora abituale, valorizzando la dichiarazione a fini TARI con cui la stessa contribuente aveva affermato l’inabilità dell’unità abitativa. La contribuente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, dolendosi di omessa pronuncia, di violazione dell’art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011 (come interpretato da Corte cost. n. 209 del 2022), della mancata declaratoria di decadenza e inammissibilità delle eccezioni dell’amministrazione e del mancato riconoscimento del giudicato interno sulla dimora abituale. Roma Capitale resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rigettato l’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla contribuente con la memoria ex art. 380-bis c.p.c., richiamando il principio per cui l’eccipiente deve fornire la prova del passaggio in giudicato, anche mediante l’attestazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., non valendo a esonerarlo la mera non contestazione della controparte, salvo espresso riconoscimento.
Quanto al primo motivo, la Corte ha escluso il vizio di omessa pronuncia, poiché la sentenza di appello aveva negato l’esenzione non per la mancata prova della residenza anagrafica del nucleo familiare, ma per l’assenza della dimora abituale della contribuente, traendo il convincimento dalla dichiarazione TARI. L’accertato difetto di uno dei requisiti necessari rendeva superfluo l’esame degli altri motivi, la cui evenienza favorevole non avrebbe comunque consentito l’accoglimento della domanda.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 366, n. 4, c.p.c.: la censura non si confrontava con l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a contrapporre una diversa ricostruzione senza specifiche e puntuali contestazioni, e mirava a rimettere in discussione l’apprezzamento di merito sul difetto della dimora abituale, non sindacabile in sede di legittimità.
Il terzo motivo è stato rigettato sul rilievo che, nel processo tributario, i fatti costitutivi della pretesa sono già allegati nell’atto impositivo e il thema decidendum è delimitato dai motivi di impugnazione. Le difese dell’ente che negano il requisito della dimora abituale si qualificano come mere difese o eccezioni improprie, sempre deducibili anche in appello, perché non allargano il thema decidendum ma sollecitano il giudice a rilevare l’insussistenza dei fatti costitutivi dell’agevolazione invocata.
Il quarto motivo è risultato in parte infondato e in parte inammissibile: nessun giudicato interno poteva essersi formato sul requisito della dimora abituale, atteso l’effetto devolutivo dell’appello che aveva rimesso al giudice di secondo grado la valutazione degli elementi costitutivi della pretesa; la censura di omesso esame di un fatto decisivo era invece inammissibile perché il requisito era stato comunque considerato, non potendosi identificare l’omesso esame con il difettoso esame delle risultanze istruttorie.
Nota della Redazione
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